Settembre 07 2023 0Comment

Preparazione per il riutilizzo: al via la disciplina Decreto 119/2023

Preparazione per il riutilizzo: al via la disciplina

Di Alessandro Kiniger – B&PAvvocati

Del  6 Settembre 2023

Con il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n° 119 disposte le misure per l’esercizio in forma semplificata delle operazioni finalizzate al reimpiego dei rifiuti idonei mediante controllo, pulizia, smontaggio e riparazione in modo da garantire l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

(Preparazione per il riutilizzo: al via la disciplina)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, n° 204 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 10 luglio 2023, n° 119 «Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152», in vigore dal 16 settembre 2023 e originariamente atteso entro il novembre 2020 (art. 214-ter comma [1] 2) La prima previsione regolamentare risale, invece, al D.Lgs. n° 205/2010.

La preparazione per il riutilizzo occupa il secondo gradino della gerarchia nella gestione dei rifiuti e riguarda prodotti o componenti di prodotti che, divenuti rifiuti, possono essere reimpiegati previa operazione di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione (vedere il box 1).

 

Box1:

Allegato 1, punto 1 del D.M. n° 119/2023

«Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei centri di preparazione per il riutilizzo consistono in almeno una delle seguenti attività:

  1. a) «controllo»: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneità del rifiuto a essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova consiste almeno nel testare la funzionalità (con prove specifiche a seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario di cui all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;
  2. b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurità anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
  3. c) «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
  4. d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonchè l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attività di sabbiatura, verniciatura, laccatura».

 

L’operazione

Come specificato in sede di recepimento della direttiva 2018/851/UE, la preparazione per il riutilizzo rientra nei codici di recupero R3, R4 ed R5 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. n° 152/2006 e, s.m.i.. Non solo, la nuova formulazione dell’articolo 181, D.Lgs. 152/2006 (introdotta dal D.Lgs. n° 116/2020) prevede specifici obiettivi per realizzare un’economia circolare con un alto livello di [2] efficienza delle risorse. A questi fini, alle autorità competenti (a tutti i livelli territoriali Il ministero dell’Ambiente, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ovvero, laddove questi non siano costituiti, i Comuni.) è riconosciuta la possibilità di favorire lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione di rifiuti, agevolando «il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture» (articolo 181 comma 1). Sempre l’articolo 181 ricorda poi due necessità correlate alla preparazione per il riutilizzo:

  1. quella che nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore del prodotto siano adottate dagli operatori e dagli enti misure «necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell’ambiente»;
  2. quella di individuare nei centri comunali di raccolta rifiuti apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Riguardando il trattamento rifiuti, ogni attività di preparazione per il riutilizzo deve essere [3] va ricordato che il D.Lgs. n° 116/2020 ha espressamente espunto la preparazione per il riutilizzo dalla disciplina dell’End of waste di cui all’articolo 184-ter, D.Lgs. n° 152/2006 e, s.m.i..

In questi termini, l’articolo 214-ter – introdotto dal D.Lgs. n° 116/2020 e modificato dal D.Lgs. n° 213/2022 – ha previsto l’emanazione del decreto ministeriale in commento, volto a definire «le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonchè le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il ritualizzo».

Quanto al procedimento di autorizzazione, va ricordato che nella sua prima formulazione (quella del 2020) l’articolo 214-ter prevedeva che, emanato il decreto ministeriale, le attività di preparazione per il riutilizzo potessero essere avviate mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Il [4] decreto “semplificazioni-bis” D.L. 31 maggio 2021, n° 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n° 108, ha però modificato questa previsione eliminando la Scia e prevedendo che le attività potessero essere avviate dopo che le Province o le Città metropolitane avessero verificato i requisiti previsti dal richiamato D.M..

Il D.Lgs. n°  213/2022, già citato, ha ulteriormente modificato il comma 1 dell’articolo 214-ter, prevedendo che le attività di preparazione per il riutilizzo sono avviate «a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane territorialmente competenti verificano, secondo le modalità indicate dall’articolo 216, il possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo».

La disciplina del permitting è stata in altre parole ricondotta alle modalità di autorizzazione da sempre previste [5] per le attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato evidenza, il procedimento disciplinato dal D.Lgs. n° 152/2006 e non quello unico di cui al D.P.R. n 59/2013 (AUA), che comporta sempre una preliminare attività istruttoria.

Il decreto ministeriale

Nella considerata al decreto, dopo le fonti che ne contestualizzano l’emanazione, viene richiamata più volte la disciplina di gestione dei Raee. Non è un caso, posto che si tratta dell’ambito nel quale la preparazione per il riutilizzo costituisce da tempo un mercato, oggi in via di regolamentazione, giustificato dalla particolare idoneità di questi rifiuti a essere riutilizzati o valorizzati nei propri componenti previa sottoposizione a limitate operazioni di recupero.

 

L’oggetto del provvedimento

All’art. 1, il decreto circoscrive il proprio ambito di regolamentazione alle:

  • modalità operative e requisiti minimi di qualificazione degli operatori;
  • dotazioni tecniche e strutturali;
  • quantità massime impiegabili, provenienza, tipi e caratteristiche dei rifiuti, nonchè condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • condizioni specifiche per l’esercizio delle predette operazioni.

 

Le definizioni

All’artiocol 2 del decreto, al di là della definizione di “gestore”, che coincide con il soggetto che «detiene o gestisce» operazioni di preparazione per il riutilizzo, e quella di “operatore”, corrispondente a chiunque presti attività presso i centri disciplinati dal decreto, rilevante è quella di conferitore di rifiuti, così declinata:

  • gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
  • gestore del centro di raccolta comunale;
  • gestore del centro di raccolta o di restituzione istituito nell’ambito dei sistemi individuali o collettivi di gestione dei Raee;
  • produttore di Aee professionali che organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti individualmente o con sistemi collettivi;
  • distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di Raee;
  • gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti;
  • detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche.

Altra definizione rilevante è poi quella di «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche», il cosiddetto Ppraee, che consiste nel prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei Raee e immesso sul mercato alle condizioni previste nel decreto.

 

L’ambito di applicazione…

L’articolo 3 conferma che nelle operazioni di preparazione per il riutilizzo rientrano il controllo, la pulizia, lo smontaggio e la riparazione di rifiuti, che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti «conformi al modello originario».

In questi termini, si considerano “conformi” i prodotti o i componenti di prodotto che hanno le medesime finalità di utilizzo del modello originario, le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza, individuate dalla normativa tecnica di settore, ovvero gli stessi requisiti per l’immissione sul mercato (art. 3 comma 2). Una volta recuperato, il prodotto deve essere munito di etichetta recante l’indicazione «Prodotto preparato per il riutilizzo» e, se derivante dalla preparazione per il riutilizzo di Raee, recherà l’indicazione Ppraee” (art. 7 comma 5). Se si tratta di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura potrà essere apposta su ogni singolo lotto imballato.

Possono essere sottoposti a preparazione per il riutilizzo i rifiuti riportati nella tabella 1 dell’allegato 1 al decreto in commento, nella quale sono indicate anche le quantità massime (vedere la tabella 1).

Tabella 1: Rifiuti e quantità massime

 

Tabella 2: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e quantità massime

…e quello di esclusione

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del decreto:

  • i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e rifiuti di prodotti fitosanitari;
  • pile, batterie e accumulatori;
  • pneumatici soggetti alla disciplina del D. M. 19 novembre 2019, n° 182;
  • i Raee aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • i veicoli fuori uso.

Più in generale, sono esclusi dalla disciplina in commento i rifiuti con codici Eer «non ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché  i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici».

 

Le operazioni

L’articolo 4 disciplina le operazioni di preparazione per il riutilizzo e prevede che queste vengano avviate in conformità alla disciplina sul recupero semplificato di rifiuti e, quindi, decorsi novanta (90) giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività che, a firma del gestore, deve essere compilata secondo il modello di cui all’allegato 2 al decreto (vedere sotto), ferma la verifica dei requisiti effettuata dall’amministrazione competente.

Figura 1: Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo

Se si tratta di Raee, l’avvio delle operazioni è invece subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di inizio attività  per verificare la conformità delle attività alle prescrizioni tecniche degli allegati VII e VIII al D.Lgs. n. 49/2014. In tutti i casi, le operazioni di preparazione al riutilizzo devono «garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente».

Nella comunicazione di inizio attività (SCIA) il gestore deve indicare le operazioni di preparazione per il riutilizzo che intende svolgere e deve attestare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche riportate all’allegato 1 al regolamento, nonchè il possesso dei requisiti soggettivi previsti all’articolo 5.

Alla comunicazione deve essere allegata una relazione (sottoscritta dal legale [6] rappresentante dell’impresa redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale.) da cui risultino le informazioni riportate in tabella 3.

Tabella 3: Contenuti della relazione tecnica

A = ubicazione e planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attività

B = titolo di godimento dell’immobile

C = la capacità di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacità di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacità di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonchè la descrizione delle operazioni di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate

D = l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attività, la compatibilità edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dall’inquinamento acustico e delle norme antincendio

E = la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attività (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).

 

Alla relazione devono essere poi allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all’allegato 2 al decreto, nonchè le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 5, comma 4.

Una volta trasmessa la comunicazione di inizio attività, come per il recupero in regime semplificato, l’amministrazione dispone l’iscrizione della società in un apposito registro, informandone il gestore. Se verifica l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività, l’amministrazione dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio delle stesse, salvo l’interessato non si conformi alle prescrizioni stabilite dall’amministrazione entro il termine di 30 giorni.

A questo fine, il responsabile del procedimento, oltre a poter «chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali» ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), legge n° 241/1990, può richiedere modifiche alla comunicazione e alla relazione tecnica, subordinando l’approvazione all’accettazione di queste da parte dell’impresa. Se in sede di controllo successivo verifica la non conformità dell’attività ai requisiti dichiarati, l’amministrazione di\da il gestore e se entro 30 giorni questo non elimina le cause ostative, sospende le attività.

La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni cinque (5) anni e, comunque, in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c) riportate in tabella 3.

 

I requisiti soggettivi

L’articolo 5 riporta ai commi 1-2 i requisiti soggettivi che devono essere posseduti ed attestati dal gestore nella comunicazione di inizio attività, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il comma 3 è, invece, dedicato alla capacità tecnica che gli operatori devono possedere e che è dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di qualificazione professionale riportati all’allegato 1, paragrafo 4, del regolamento. Le informazioni antimafia interdittive sono invece acquisite d’uccio dall’amministrazione.

 

Le dotazioni tecniche dei centri

L’articolo 6 riguarda, invece, le dotazioni tecniche dei centri per la preparazione al riutilizzo e, al comma 1, rimarca la vincolatività di quanto previsto all’allegato 1 al D.M. per quanto concerne caratteristiche e attrezzature tecniche, nonchè tipologie e quantità di rifiuti trattabili. In termini operativi, il comma 2 (box 2) prevede che presso ogni centro sia tenuto uno schedario suddiviso in tre sezioni, nel quale vanno registrate le informazioni relative alle fasi:

  • di conferimento di rifiuti,
  • di gestione degli stessi e
  • della cessione di prodotti preparati per il riutilizzo.

 

Box 2

Art. 6, comma 2

  1. Presso il centro è tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:

Sezione A – Conferimento:

  1. a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento);
  2. b) data del conferimento;
  3. c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 (se RAEE, categoria di cui all’allegato III e all’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto sole componenti, anche relativa sintetica descrizione);
  4. d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.

Sezione B – Gestione:

  1. a) quantità di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco;
  2. b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle prove funzionali compiute nell’ambito delle operazioni di controllo;
  3. c) quantità dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l’indicazione del peso è effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.

Sezione C – Cessione:

  1. a) quantità e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo;
  2. b) quantità e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.

 

Allo schedario, da conservare per cinque anni, devono essere allegati i documenti di tracciabilità dei rifiuti (Fir o documento di trasporto).

Nei centri è ovviamente possibile realizzare una messa in riserva dei rifiuti in ingresso, per un periodo massimo di un anno dalla data di ricezione del rifiuto.

La quantità massima stoccabile non può  eccedere le quantità massime impiegabili, individuate nel catalogo per classe merceologica dall’allegato 1 al decreto e non può, comunque, superare la capacità massima di messa in riserva. Per essere sottoposte alle procedure semplificate, le attività di messa in riserva devono essere effettuate presso il centro e rispettare le norme tecniche e i requisiti minimi declinati all’allegato 1 al D.M..

Il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati a operazione di recupero R13, dei rifiuti riportati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al regolamento, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita.

La preparazione per il riutilizzo dei Raee

L’articolo 7 è dedicato alla preparazione per il riutilizzo dei Raee, che deve essere improntata al capitolo 4 della norma Cenelec En 50614:2020. Considerata la peculiare tipologia di rifiuto oggetto di trattamento, il comma 2 prevede che la capacità tecnica richieda, oltre ai requisiti generali, anche l’aggiornamento professionale (a cura del centro di coordinamento Raee) da effettuarsi con cadenza biennale. Le informazioni funzionali alle attività di preparazione per il riutilizzo sono fornite dal centro di coordinamento Raee, anche sulla base delle informazioni fornite dai produttori di Aee.

Quanto alle caratteristiche e dotazioni tecniche dei centri, nonchè alle operazioni ivi effettuate, occorre fare riferimento alla norma Cenelec En 50614:2020. In termini generali, il gestore del centro deve garantire che il Ppraee sia «sicuro per l’uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicuri le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, [7] paragrafo 6.3»

quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.. I Ppraee o i relativi componenti sono coperti dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto. Per coerenza con la disciplina Raee, il gestore del centro è tenuto a iscriverlo in una apposita sezione dell’elenco previsto all’articolo 33, comma 2, D.Lgs. n° 49/2014 e a comunicare annualmente le quantità ed i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo. La disciplina di gestione è più complessa nel caso in cui i Ppraee o i relativi componenti siano spediti fuori dall’Ue (art. 7 comma 9).

 

Le comunicazioni

Ai sensi dell’articolo 8, gli elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri provinciali sono comunicati dall’amministrazione competente, secondo standard concordati con ISPRA, alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti, che ne cura l’inserimento in un elenco nazionale accessibile al pubblico. I medesimi dati sono caricati dall’amministrazione competente anche in una apposita sezione della piattaforma telematica «Monitor-piani», istituita dal Mase presso l’Albo nazionale dei gestori ambientali (comma 2).

 

Il monitoraggio periodico

L’articolo 9 prevede che le attività di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo siano svolte dalla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente, unitamente ad ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità. Non è chiaro il riferimento all’art. 4, comma 8 del decreto, che, come detto, demanda il controllo dei requisiti successivo all’inizio dell’attività all’«Amministrazione», individuata dall’articolo 2, comma 1, lettera d) nella Provincia o Città metropolitana territorialmente competente.

 

Il regime transitorio

Come regime transitorio, l’articolo 10 del decreto prevede, infine, che i centri già autorizzati ad effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo alla data di entrata in vigore del regolamento, continuino a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori. Sembra, pertanto, di comprendere che il regolamento sarà vincolante da subito per le nuove attività e dal rinnovo dell’autorizzazione per i centri già autorizzati. Non è, invece, chiaro se vi sia necessità di adeguamento al D.M. nel caso di modifiche ai centri già autorizzati.

 

Didascalia delle note

  1. ↑ La prima previsione regolamentare risale, invece, al D.Lgs. n° 205/2010.
  2. ↑ Il ministero dell’Ambiente, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ovvero, laddove questi non siano costituiti, i Comuni.
  3. ↑ Va ricordato che il D.Lgs. n. 116/2020 ha espressamente espunto la preparazione per il riutilizzo dalla disciplina dell’End of waste di cui all’art. 184-ter, D.Lgs. n° 152/2006.
  4. ↑ D.L. 31 maggio 2021, n° 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n° 108.
  5. ↑ Si intende, con tutta evidenza, il procedimento disciplinato dal D.Lgs. n° 152/2006 e non quello unico di cui al D.P.R. n° 59/2013, che comporta sempre una preliminare attività istruttoria.
  6. ↑ Nello schema di decreto era previsto che la relazione tecnica fosse redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale.
  7. ↑ In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione, vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206.

Decreto 10 luglio 2023 n. 119

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