La parente dei GAS TOSSICI è l’attestazione – indispensabile per quanti impiegano gas tossici, come anticipato nell’oggetto è soggetta a revisione quinquennale secondo ordinanze stabilite con decreto direttoriale del ministero della Salute.
La patenti per gas tossici sono rilasciate a seguito di un esame presso commissioni ad hoc istituite nei capoluoghi di provincia o di regione.
Il provvedimento per l’ottenimento o la revisione delle patenti per gas tossici è stato emanato nel dicembre scorso: con il D.M. 24 dicembre 2015 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016) defiisce le revisioni delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate tra il 01 gennaio ed il-31 dicembre 2011.
Le patenti per gas tossici sono prescritte per tutti gli operatori della filiera, ivi compresi laureati e diplomati chimici in quanto indipendente dal titolo di studio che dev’essere però almeno la licenza media inferiore (licenza elementare per i nati anteriormente il 1° gennaio 1953), a esclusione dei “direttori tecnici” in applicazione a una circolare del ministero di Grazia e giustizia del 1° giugno 1975 (protocollo. n. 7/56/23712).
Per titolo di studio e idoneità morale è ora sufficiente l’autocertificazione da parte dell’interessato.
Il regolamento per l’impiego dei gas tossici, è dato dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, fu emanato in applicazione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 gennaio 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.
Oggi i gas tossici sono gestiti dal Ministero della Salute e da quest’ultimo ha delegato le regioni per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e per gli aspetti di tutela della salute con riferimento alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 7, comma c) istitutiva del servizio sanitario nazionale.