L’Inail ha pubblicato il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021, che si applica agli interventi migliorativi di sicurezza realizzati dalle aziende nel corso del 2020.
È importante considerare che il nuovo modello prevede una riorganizzazione degli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione:
Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: Sicurezza macchine e trattori
A-4: Prevenzione del rischio elettrico
A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto
Prevenzione del rischio stradale
Prevenzione delle malattie professionali
C-1: Prevenzione del rischio rumore
C-2: Prevenzione del rischio chimico
C-3: Prevenzione del rischio radon
C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: Promozione della salute
Formazione, addestramento e informazione
Misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza
Gestione delle emergenze e DPI
Ulteriori novità
Inoltre, nel nuovo modello vengono introdotte ulteriori novità rispetto al passato:
- sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario;
- sono introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale;
- non sono più previste differenziazioni di interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale;
- per il 2021 viene meno la condizione per la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (Pat) dell’azienda. Tale condizione rimane invece valida nel caso della categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza;
- viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.