Con la delibera n° 5/2019, il comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha chiarito alcuni punti in merito al trasporto transfrontaliero di rifiuti bilaterale su strada in transito sui territori della Comunità europea e della Svizzera.
In sostanza, l’Albo considera valida l’autorizzazione rilasciata dall’autorità elvetica ai fini della dimostrazione del requisito per l’iscrizione nella categoria 6 anche per quanto riguarda la dimostrazione della capacità finanziaria, mentre non trova applicazione la limitazione per le imprese svizzere di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Da ultimo, la circolare si sofferma sulla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori, requisito di cui all’art. 10, comma 2, lettera e), D.M. n. 120/2014.
Delibera 9 maggio 2019, n° 5.