Giugno 16 2016 0Comment

NOTA del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’Importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008

MLPS, nota. 18 maggio 2016, n. 10084 – Modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’Importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008

Facendo seguito alle richieste di indicazioni pervenute da alcune Direzioni Territoriali e in relazione a quanto già comunicato da questa Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Com’è noto la disposizione citata, introdotta dall’art. 22, comma 4, lett. c) D.Lgs n. 151/2015, prevede – come già chiarito nella circolare n. 26/2015 di questa Direzione generale – che ai fini della revoca della sospensione, è necessario, oltre al rispetto delle altre condizioni definite dalla norma, altresì il pagamento di una somma aggiuntiva, ammissibile, per tali fini e su richiesta di parte, nella misura del 25% del totale.

L’importo residuo, maggiorato di un ulteriore 5% deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell’istanza di revoca.

Coerentemente con la modulistica già in uso, sia l’importo parziale o totale versato all’atto della revoca sia l’importo dilazionato residuo comprensivo della maggiorazione del 5% vanno imputati nel modello di versamento F23 per il 70% al codice 698 T e per il restante 30% al codice 79AT (cfr. note prot. 13247 del 2.10.2008 e n. 13651 del 28.07.2014).

Alla scadenza del termine di 6 mesi l’importo diviene esigibile atteso che, per espressa previsione di legge, il provvedimento di revoca della sospensione che accoglie l’istanza di pagamento dilazionato acquista efficacia di titolo esecutivo.

Dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi, iniziano a decorrere sulla somma dovuta, gli interessi al saggio legale ai sensi del codice civile.

Ai fini della successiva iscrizione a ruolo si rappresenta che i codici attualmente in uso per la maxisanzione (1P45 per il 698T, 2Y25 per il 79AT) non possono essere utilizzati per le somme di cui all’art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008.

Nei prossimi giorni la società Equitalia procederà al rilascio di nuovi codici ruolo per l’iscrizione delle somme dovute – ripartite sempre nella misura del 70% e del 30% – che verrà effettata con minute di ruolo predisposte ed inviate separatamente rispetto a quelle compilate per la riscossione delle sanzioni amministrative, al fine di consentire il calcolo automatico degli interessi legali a decorrere dalla scadenza semestrale.

Infine, in considerazione della maturazione degli interessi legali e della gestione delle iscrizioni di tali somme in minute separate, appare necessario che il personale ispettivo trasmetta le pratiche di sospensione all’ufficio legale e del contenzioso che ha sede nel luogo di accertamento dell’illecito nel termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre; tale termine, infatti, è funzionale a verificare l’eventuale effettuazione del pagamento entro il termine di legge.

Sempre in ragione delle richiamate esigenze di tempestività di iscrizione a ruolo, appare opportuno che le predette pratiche vengano trasmesse con la massima tempestività e gestite autonomamente rispetto al rapporto ex art. 17 legge 689/1981 avente ad oggetto gli illeciti rilevati nell’ambito del medesimo accertamento.

Analogamente, l’area legale e del contenzioso provvederà a gestire le predette pratiche con la priorità di cui sopra e in modo autonomo rispetto all’istruttoria del rapporto.

 

barbara