Agosto 28 2017 0Comment

Memo su come si effettua la classificazione dei rifiuti e cenni sulla classificazione HP14 ECOTOSSICO

La classificazione dei rifiuti si effettua in base :

all’origine = rifiuti urbani e rifiuti speciali;

al pericolo = rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Il D.L. 91/2017, abrogazione delle norme del D.L. 91/2014; caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”: norme temporanee per l’attribuzione. Norme di riferimento: Allegato D della parte IV del D. Leg.vo 152/2006; Dec. Comm. UE 18/12/2014, n. 955; Regolam. Comm. UE 18/12/2014, n. 1357; comma 9-ter dell’art. 7, del D.L. 78/2015.

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ORIGINE: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI – Secondo l’origine i rifiuti si distinguono in:
–  rifiuti urbani, a loro volta comprendenti:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), che i Comuni possono assimilare ai rifiuti urbani (cfr. art. 198, comma 2, lettera g), del D. Leg.vo 152/2006);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
rifiuti speciali a loro volta comprendenti:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
La qualifica di rifiuto “urbano” è, evidentemente, di grande rilevanza per la disciplina giuridico-amministrativa del suo trattamento. I rifiuti urbani infatti sono gestiti sulla base della divisione del territorio in Ambiti territoriali ottimali col concorso delle Amministrazioni comunali. Per essi sono dettate specifiche norme giuridico-amministrative sulla raccolta differenziata, il traporto e il trattamento e valore, anche di contenuto tecnico, in deroga alle norme altrimenti previste per gli altri generi di “rifiuto”.

CLASSIFICAZIONE IN BASE AL PERICOLO: RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI –Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. Tali caratteristiche sono fissate da combinato disposto:
– dell’art. 184 del D. Lgs 152/06 e, s.m.i.;
– del c.d. “Catalogo europeo dei rifiuti”, contenuto nell’allegato D della parte IV del D. Lgs 152/06 e, s.m.i., come sostituito a decorrere dal 01/06/2015 dall’allegato alla Dec. Comm. UE 18/12/2014, n. 955;
– delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti indicate nell’allegato I della parte IV del citato, D. Lgs 152/06 e, s.m.i., come sostituito a decorrere dal 01/06/2015 dall’allegato al Regolam. Comm. UE 18/12/2014, n. 1357.
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’allegato D alla parte IV del D. Lgs 152/06 e, s.m.i., che reca i codici europei dei rifiuti (“codici CER”). La qualifica di “rifiuto pericoloso” consegue alle attività di analisi dei componenti il rifiuto stesso, di classificazione e attribuzione al medesimo del relativo codice CER: nel caso al rifiuto vada assegnato un codice contrassegnato con “asterisco” lo stesso è da considerarsi pericoloso.
I rifiuti contrassegnati nell’elenco di cui all’allegato D citato possono essere:
– classificati con codice CER pericoloso “assoluto”, che sono considerati pericolosi senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione;
– classificati con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, in questo caso pertanto per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.
Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
– la scheda informativa del produttore;
– la conoscenza del processo chimico;
– il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
– la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
– le fonti informative europee ed internazionali;
– la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità di cui sopra, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
Novità introdotte dal D.L. 91/2017, abrogazione delle norme del D.L. 91/2014. L’art. 13, comma 5, lettera b-bis), del D.L. 91/2014 (conv. L. 116/2014) – operando delle modifiche nell’allegato D alla parte IV del D. Leg.vo 152/2006 – aveva elencato nuovi principi di classificazione dei rifiuti e modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Queste disposizioni, tra l’altro molto contestate poiché suscettibili di attrarre nella gestione dei rifiuti “pericolosi” molte tipologie di materiali che in precedenza non lo erano, vanno quindi considerate superate da quelle comunitarie, gerarchicamente superiori, a partire dal 01/06/2015. Le disposizioni in parola sono poi state abrogate ad opera dell’art. 9 del D.L. 91/2017 (conv. L. 123/2017), ed ora sul punto l’allegato D del D. Leg.vo 152/2006 dispone solo che “La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell’8 giugno 2017″.

Caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”: norme temporanee per l’attribuzione. È utile segnalare che il comma 9-ter dell’art. 7, del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015), ha introdotto una disposizione transitoria per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico” (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Il menzionato art. 7, comma 9-ter, del D.L. 78/2015, recita “nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 ‘ecotossico’, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7”. La norma è esplicitamente finalizzata a favorire la corretta gestione dei centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti.
L’ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) prevede 9 classi di pericolosità per le merci. La classe 9 è una classe “residuale” che comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi. Le sottocategorie M6 e M7 riguardano materie pericolose per l’ambiente acquatico, rispettivamente liquide o solide.
Si rammenta che in data 29/11/2011 è stato emanato un Parere ISPRA/ISS69 in merito all’applicazione della classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla caratteristica H14 (ora HP14) introdotta dagli allegati D e I del D. Lgs 152/06 e, s.m.i., in attesa della definizione di criteri univoci in sede europea. Il documento è consultabile in allegato a questa notizia.

 

FONTE: http://www.legislazionetecnica.itEcotx_rf(1)

barbara