La Commissione per gli interpelli ha chiarito che, ai fini dell’aggiornamento obbligatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i rigidi criteri di qualificazione per i docenti-formatori non si applicano ai relatori di eventi seminariali, purché venga garantita la verifica finale dell’apprendimento.
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Il contesto e il quesito
L’Interpello n° 1/2026, scaturito da un’istanza del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, affronta un nodo cruciale per l’organizzazione della formazione continua di RSPP, ASPP e Coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE).
Il dubbio riguardava l’estensione dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 a tutti i relatori impegnati in seminari o convegni validi come crediti di aggiornamento.
Il quadro normativo: dall’Accordo 2016 al nuovo Accordo 2025
L’articolo si inserisce nel delicato passaggio normativo segnato dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Questo nuovo provvedimento ha:
- Abrogato il precedente Accordo n° 128/CSR del 7 luglio 2016.
- Accorpato e rivisitato le disposizioni in materia di formazione, come previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni.
- Confermato che l’aggiornamento può essere assolto tramite la partecipazione a convegni o seminari, a patto che i contenuti siano coerenti con le materie trattate.
La decisione della Commissione
Nella seduta del 16 aprile 2026 (con parere formalizzato il 28 aprile 2026 dalla Presidente Dott.ssa Maria Teresa Palatucci), la Commissione ha recepito l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro nella FAQ n° 47.
Ecco i punti chiave del chiarimento:
- Corsi vs Seminari: I requisiti di qualificazione del formatore (D.I. 6 marzo 2013) restano obbligatori per i corsi di formazione e di aggiornamento (come previsto dalla Parte I, punto 2 dell’ASR 59/2025).
- Esclusione per i Relatori: Tali requisiti non si applicano ai relatori di seminari e convegni. Per questi eventi si applica esclusivamente quanto disposto dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni 2025.
- Il vincolo della verifica: Nonostante la flessibilità sui requisiti dei relatori, resta l’obbligo imprescindibile della verifica finale dell’apprendimento per tutti i discenti, affinché l’evento sia considerato valido come aggiornamento.
Implicazioni per gli Enti Formatori
Questa distinzione permette una maggiore libertà nella scelta degli esperti e degli accademici da coinvolgere in grandi eventi divulgativi, senza la necessità che ogni singolo relatore dimostri il possesso dei criteri (spesso di natura didattica o professionale specifica) richiesti per i docenti dei corsi d’aula standard.
Tuttavia, gli organizzatori devono assicurare che il seminario mantenga un elevato profilo di coerenza scientifica e che le modalità di test finale rispettino i rigorosi standard previsti dal nuovo Accordo 2025 per garantire l’efficacia della formazione.
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-1-16-04-2026.pdf