Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello che chiedeva chiarimenti sull’interpretazione della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, in particolare sul vincolo di inedificabilità assoluta entro 100 metri dagli impianti di depurazione.
In sintesi, il MASE ha chiarito che:
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Il vincolo di inedificabilità è derogabile in due casi specifici:
- Impianti esistenti: Se l’impianto di depurazione esisteva già prima dell’entrata in vigore della delibera del 4 febbraio 1977.
- Costruzione/ampliamento per insediamenti esistenti: Se si costruisce o si amplia un impianto di depurazione per servire insediamenti già esistenti, a condizione che:
- Sia impossibile rispettare la distanza di 100 metri.
- Tale impossibilità sia documentata e accertata dalle autorità competenti.
- Siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
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Non è possibile derogare al vincolo se si vuole costruire in prossimità di un impianto di depurazione esistente solo per espandere la zona edificata.
In sostanza, il MASE conferma la regola generale del vincolo di inedificabilità entro 100 metri dagli impianti di depurazione, ma precisa che esistono due eccezioni ben definite.
Il parere si basa su un’analisi della normativa e della giurisprudenza, evidenziando che alcune sentenze del TAR Brescia che ammettevano deroghe più ampie sono state smentite da successivi orientamenti del Consiglio di Stato.
Quindi, la risposta all’interpello chiarisce che il vincolo di inedificabilità è la regola, ma è possibile derogarvi in casi specifici e ben documentati.
Interpello prot. n° 185378 del 11/10/2024
Risposta prot. n° 3144 del 10/01/2025
Il parere del MASE riguarda un interpello ambientale presentato dalla Provincia di Taranto sulla procedura di VIA per gli elettrodotti connessi ad impianti FER di competenza regionale/provinciale.
In sostanza, la Provincia chiedeva se, in questi casi, si dovesse applicare la procedura prevista dall’articolo 7bis del D.lgs. 152/2006 e, s.m.i. oppure seguire gli “Indirizzi interpretativi” del MATTM del 2013.
Il MASE, pur rilevando che l’istanza non era propriamente un interpello (in quanto riferita ad un caso specifico e non ad una questione generale), ha comunque fornito dei chiarimenti.
La risposta, in sintesi, è che la competenza per la VIA spetta all’autorità che gestisce la VIA dell’impianto principale (Regione/Provincia), a patto che l’elettrodotto non sia incluso nel Piano di Sviluppo di Terna.
Questo significa che la valutazione ambientale deve essere unica e considerare l’opera nel suo complesso (impianto FER + elettrodotto).
Il MASE ha supportato la sua posizione citando precedenti chiarimenti, la Circolare del 2013 e il principio di valutazione unitaria degli impatti ambientali.
In conclusione, il parere chiarisce le competenze in materia di VIA per gli elettrodotti connessi ad impianti FER, semplificando l’iter autorizzativo e garantendo una valutazione ambientale completa.