Ottobre 09 2020 0Comment

Emergenza Coronavirus: ultimo Decreto Legge

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″.

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, è entrato in vigore ieri (08.10.2020), qui di seguito riportiamo gli estremi del decreto legge e di pubblicazione

DECRETO-LEGGE n° 125  del 7 ottobre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.  (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020

In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il decreto introduce, anche, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell’App Immuni.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti del Decreto.

Utilizzo mascherine

Il Decreto introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Deroghe alle Regioni

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una “intesa” con il ministro della Salute.

Proroga del Dpcm del 7 settembre 2020

Nelle more dell’adozione di un nuovo Dpcm successivo all’introduzione delle nuove norme, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

Proroga delle disposizioni già in vigore

Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

App Immuni

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

barbara