Luglio 28 2016 0Comment

Elenco organismi abilitati alle verifiche (D.P.R. 462/01)

Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha aggiornato in data 24 giugno 2016 l’elenco della società abilitate alle verifiche previste dal D.P.R. 462/2001.

Si riporta qui di seguito l’elenco degli organismi abilitati alle verifiche in ordine al D.P.R. 462/01 relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.

ELENCO degli ORGANISMI ABILITATI per il DPR 462/01. Elengo aggiornato al 24 giugno 2016


Ricordiamo nel dettaglio un adempimento molto importante ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro sul quale per ovvi motivi si sono intensificati i controlli da parte degli enti preposti e che possono causare pesanti sanzioni, anche penali, qualora non effettuati.

Le verifiche di legge previste ai sensi del DPR 462/01 sono obbligatorie per i seguenti impianti:

  • Impianti elettrici di messa a terra;
  • Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Elemento sostanziale del DPR 462/01

Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie. Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, tirocinanti, associati in partecipazione, lavoratori a progetto, occasionali etc e gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.

Novità apportate dal DPR 462/01

La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

2 anni (verifica biennale) per:

  • gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
  • gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:

a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)

b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio: Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, Edifici con strutture portanti in legno

c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da ex ASL/ARPA.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni

Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di ISPESL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:

– Sanzioni penali o amministrativa da € 548,00 a € 1.972,80 in caso di applicabilità dell’art. 87 comma 4 lett. d) del D.Lgs.81/08.

Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente.

Elenco organismi abilitati alle verifiche

Elenco organismi abilitati alle verifiche in ordine al DPR 462/01 relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” è quello sopra riporato.

 

barbara