È ufficiale! Dal 01 gennaio 2019 il SISTRI sarà ABROGATO

È stato pubblicato il Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 (GU n.290 del 14-12-2018) con oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. La sua entrata in vigore è oggi, 15 dicembre 2018

Articoli di interesse del DL 135/2018:

1. Abrogazione disposizione tenuta in modalità telematica del Libro unico del lavoro

2. Semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

3. Soppressione SISTRI dal 1° gennaio 2019

 

Art. 3. Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l’articolo 15 è abrogato.

Art. 5. Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

1. All’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c -bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 6. Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, s.m.i; conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 5, 7, 8, 9, 9 -bis , secondo periodo, 10, 11, 12-bis , 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188 -bis e 188 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194 -bis, del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135

barbara