Febbraio 06 2016 0Comment

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513 – Rulliera girevole sprovvista di dispositivi di protezione idonei. L’assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza problemi per 10 anni non esime da responsabilità. ARTICOLO COPIATO DA OLYMPUS

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513 – Rulliera girevole sprovvista di dispositivi di protezione idonei. L’assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza problemi per 10 anni non esime da responsabilità

L’art. 71 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – già in vigore al momento del fatto – fa obbligo al datore di lavoro – o al suo delegato alla sicurezza – di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Cass. Sez. 4, sent. N. 4549 del 29/01/2013); e, nella specie, è pacifico che la rulliera girevole era sprovvista di dispositivi di protezione idonei.

L’assunto secondo cui la macchina aveva funzionato senza cagionare problemi per oltre 10 anni non esime da responsabilità il L.G., atteso che l’utilizzazione di un macchinario non conforme alle disposizioni a tutela della sicurezza, ancorché protratta nel tempo senza incidenti e anche qualora sia risultata esente da censure in occasione di precedenti ispezioni, non esime da responsabilità il datore di lavoro o il soggetto cui è demandata nell’ambito dell’impresa la cura della prevenzione degli infortuni sul lavoro (si rinvia, in tal senso, a Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32128 del 06/05/2011 Ud. -dep. 17/08/2011- Rv. 251456); la giurisprudenza di questa Corte afferma inoltre che, ai fini dell’esclusione di responsabilità del datore di lavoro, è necessaria la compresenza dei due requisiti costituiti dalla conformità del macchinario alle disposizioni in tema di sicurezza e dalla persistenza nel tempo delle condizioni di sicurezza del macchinario stesso (Cass. Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011 – dep. 19/12/2011, Lanfredi, Rv. 251620).
Oltre a ciò, la Corte di merito ha convenientemente osservato che il dipendente M.L., al momento dell’Infortunio, stava operando nelle mansioni affidategli e non vi è quindi spazio per ritenerne la condotta abnorme o esorbitante dai suoi compiti.”

FONTE: OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Copia sentenza: Cassaz_ 03_02_16 n° 4513 rulliera

barbara