I FATTI L’infortunio risale al 4 dicembre 2012 presso la società Gammastamp Spa. Un manutentore, B.B., ha perso la vita mentre interveniva all’interno di un macchinario denominato “Barile 25” per sostituire la gomma di una tramoggia. Per operare senza interrompere il ciclo produttivo, il lavoratore aveva eluso il sistema di sicurezza (interblocco a molla) inserendo un guanto nello spessore della porta. Il macchinario, rimasto in modalità automatica, è ripartito improvvisamente schiacciando l’operaio contro una parete fissa.
LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico dell’amministratore unico e datore di lavoro, A.A., evidenziando tre profili critici:
- Macchinari non conformi: la linea di produzione presentava dispositivi di sicurezza (interblocchi) facilmente eludibili con oggetti comuni come carta o guanti.
- Prassi elusiva tollerata: in azienda si era diffusa l’abitudine sistematica di bypassare le sicurezze per velocizzare il lavoro e aumentare la produttività, una pratica nota o comunque conoscibile dalla dirigenza.
- Omessa valutazione dei rischi: il datore di lavoro non aveva analizzato specificamente i rischi legati alle attività di manutenzione sul macchinario in questione.
LA DECISIONE DELLA CORTE I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso della difesa, stabilendo che:
- Obbligo di vigilanza: il datore di lavoro ha il dovere non delegabile di valutare tutti i rischi e monitorare il corretto uso delle macchine, anche se queste sono formalmente dotate di marcatura CE.
- Irrilevanza dell’errore del lavoratore: la condotta del dipendente che elude le sicurezze non esonera il datore se tale comportamento è indotto da una prassi aziendale finalizzata al risparmio di tempo e all’incremento produttivo.
- Responsabilità del costruttore: la Corte ha confermato l’assoluzione dei rappresentanti della ditta costruttrice (Rosler Italiana Srl), in quanto le carenze riscontrate erano state aggravate dalla gestione operativa e dalla mancata manutenzione corretta degli interblocchi da parte dell’azienda utilizzatrice.
P.Q.M. La Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e rendendo definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Torino.