Il 31 gennaio scorso è entrata in vigore la Legge n. 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” che introduce importanti novità anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
In particolare, oltre a inasprire le sanzioni penali previste per taluni reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, la Legge introduce modifiche al reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei reati presupposto “231”.
Inoltre, per taluni reati contro la Pubblica Amministrazione, la novella legislativa estende la durata delle sanzioni interdittive che, nell’ipotesi di commissione del reato da parte di un soggetto apicale, possono essere applicate per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni.
Per contemperare l’inasprimento delle sanzioni interdittive, la Legge n. 3/2019 prevede che, nelle medesime ipotesi, l’aumento non si applichi qualora l’ente, prima della sentenza di condanna di primo grado, si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l’individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ed elimini le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Si segnala, da ultimo, l’introduzione del regime di procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).