Maggio 20 2017 0Comment

AIA

Con Decreto 6 marzo 2017, n. 58, il ministero dell’Ambiente ha regolarizzato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Si tratta di aspetti legati alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e, s.m.i., nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria (di cui all’articolo 8-bis) per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.
Genesi del decreto ed entrata in vigore
Il decreto è  previsto dall’art. 33 comma 3 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni anche per regolare gli oneri per istruttoria e controlli da quantificare sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché dell’eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati.
Entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adegueranno le tariffe e le modalità di versamento da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma e comunicheranno al Ministero dell’ambiente i provvedimenti di adeguamento al nuovo decreto

Oggetto del decreto
Il Decreto (art.1) identifica tutte le istruttorie a cui si riferiscono le modalità contabili e le tariffe: dai procedimenti per il primo rilascio dell’AIA relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti comprese le eventuali attività di aggiornamento a quelle per il riesame, con valenza di rinnovo dell’AIA (vedi elenco completo da a) ad f) previste all’art.1)
Sono escluse le ispezioni straordinarie di cui all’articolo 29-decies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l’AIA – IPPC (i cui compensi sono specificati all’art.9).
Si distingue poi fra tariffe per istruttoria (art.2) e suoi importi (regolati in diversi allegati), e tariffe dovute per le attività dell’autorità di controllo regolate all’allegato IV.
Entrambe le tipologie di tariffe comprendono le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attività ivi previste (art.4).

Versamento dell tariffe
All’art.5 le modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie, via quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo tariffario, al momento dell’istanza AIA o al momento dell’invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame.
All’art.6 le modalità di versamento per le tariffe dei controlli, che vanno versate dai gestori
a) prima della comunicazione prevista dall’articolo 29-decies, comma 1, del Codice Ambiente, allegando la relativa quietanza, per le attività di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell’autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera a), per le attività di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all’autorità di controllo;
c) entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all’articolo 29-decies, comma 5, del Codice Ambiente, per le visite in loco di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), dandone immediata comunicazione all’autorità di controllo.

Previsioni più specifiche riguardano (art.7) gli interessi per tardivo pagamento il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall’articolo 6, comma 1.

barbara