Ottobre 26 2018 0Comment

Rspp: la Cassazione reinterpreta il suo ruolo

Articolo di Francesca Masso e Luca Montemezzo, B & Pavvocati del 14settembre 2018

La sentenza della Corte di Cassazione 20 luglio 2018, n. 34311 esamina le conseguenze dell’infortunio mortale di un operaio, rimasto schiacciato tra gli alberi rotanti di un impianto di betonaggio mentre stava eseguendo operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento, a causa del riavvio dell’impianto da parte di un collega inconsapevole degli interventi manutentivi in corso.

A seguito dell’istruttoria è stato appurato che l’incidente era avvenuto per un concorso di cause:

  • il mancato funzionamento dei presidi di sicurezza (l’impianto in questione era privo di una bobina di sgancio di minima tensione e tutto il circuito elettrico di sicurezza era isolato dal resto dell’impianto);
  • la mancata valutazione e proceduralizzazione, all’interno del Dvr, della mansione svolta in quel momento dal lavoratore. Violazione, quest’ultima, direttamente contestata al Rspp aziendale.

La Corte di Cassazione, ridefinendo i confini di un precedente orientamento interpretativo, ha condannato l’imputato per omicidio colposo sul presupposto che il Rspp «(… ) pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si veriNchino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.

E ancora, “… pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione».

La sentenza 20 luglio 2018, n. 34311, invece e modificando la precedente interpretazione della normativa, apre a una possibile responsabilità esclusiva a carico del Rspp, e ciò sul presupposto del riconoscimento di una posizione di garanzia anche direttamente in capo allo stesso.

La Cassazione afferma, infatti, che, proprio in ragione della posizione rivestita, il Rspp ha «l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro», con l’importante conseguenza che «può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri».

Emerge chiaramente, allora, il ruolo del Rspp quale uno dei centri nevralgici del sistema di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali sui luoghi di lavoro, fondamentale ausilio al datore di lavoro al fine di poter conoscere in concreto il grado di pericolosità della propria attività e quali possano essere gli strumenti idonei a gestire il relativo rischio (nell’ottica della sua eliminazione o, più ragionevolmente, della sua riduzione).

Affinché il Rspp possa essere ritenuto responsabile, infatti, è necessaria la compresenza di almeno due condizioni:

  • deve essere accertata la violazione diretta di uno degli obblighi posti dalla normativa in capo al RSPP stesso (mancata, erronea, insuQciente individuazione dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi e delle relative misure preventive e protettive);
  • tale violazione deve essere causalmente connessa al veriNcarsi di un infortunio o all’insorgenza di una malattia professionale.

La posizione di garanzia riconosciuta in capo al Rspp, infatti e diversamente da quella più generale del datore di lavoro, richiede non solo che una violazione vi sia stata, ma che questa violazione abbia portato a un evento lesivo.

Come infatti chiarito dalla giurisprudenza, il Rspp «non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché come si è visto, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo (…) occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie» (Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 2814/2011).

Mentre per le prime risponderà, infatti, solo il datore di lavoro in ragione della propria posizione generale di garanzia, per le seconde potrà essere chiamato a rispondere, come abbiamo visto direttamente e anche esclusivamente, il Rspp.

barbara