Giugno 02 2016 0Comment

TRATTO DA LISA SERVIZI S.R.L.: Tabella riassuntiva aggiornamento della formazione sicurezza sul lavoro

Gli accordi Stato Regione relativi alla formazione di:

  • Lavoratori
  • Dirigenti
  • Preposti
  • e Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP

sono stati pubblicati ormai quasi 5 anni fà! (datati 21.12.2011 e entrati in vigore il 11 gennaio 2012).

L’amministratore unico della citata società publica alcune domande e risposte in merito allsa formazione che vi riportiamo qui di seguito, oltre una TABELLA riassuntiva che il nostro studio ha provveduto ad integrare con le disposizioni della Regione Lombardia (circolare n°7/2012 che trovate allegata).

Domande & risposte:

I corsi di formazione effettuati dopo la data dell’11 Gennaio 2012 quando scadono?
La data di scadenza fissata all’11 Gennaio 2017 è il termine ultimo per aggiornare i corsi effettuati prima dell’11 Gennaio 2012. Ma se un lavoratore, preposto, dirigente o datore di lavoro RSPP ha frequentato il corso di formazione dopo tale data, la periodicità scatta dalla data in cui ha completato il corso, riportata nell’attestato.

Quali possono essere i contenuti dei corsi di aggiornamento degli accordi del 21/12/2011?
La durata minima dei corsi di aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti non dipende dal livello di rischio dell’attività ed è fissata in 6 ore nel quinquennio. La normativa stabilisce di non riprodurre gli argomenti già proposti nei corsi base ma di concentrarsi su evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti che potranno riguardare:
– approfondimenti giuridico – normativi
– aggiornamenti tecnici sui rischi cui sono esposti i lavoratori
– aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
– fonti di rischio e relative misure di prevenzione

A questo proposito possiamo fare molte considerazioni. Per poter progettare l’aggiornamento è necessario:
– conoscere esattamente il programma effettuato in origine (magari realizzato da uno o più soggetti formatori)
– sapere quali sono le norme che nel frattempo sono cambiate e che sono interessanti per quel processo produttivo negli ultimi 5 anni. Ad esempio se il rischio chimico è rilevante per quell’azienda, sicuramente i cambiamenti intervenuti in ambito Reach e CLP possono far parte del corso di aggiornamento. Analogamente interessanti possono essere i cambiamenti in ambito rischi fisici, rischio incendio, atex ecc.

Per quanto attiene ai cambiamenti organizzativi e gestionali direi che andrebbero comunicati nel momento in cui si verificano, piuttosto che aspettare la scadenza del quinquennio. Come i corsi relativi ai rischi specifici, è opportuno che anche quelli di aggiornamento siano differenziati per i diversi gruppi omogenei.

Le ore possono essere effettuate tutte assieme oppure un po’ alla volta?
La normativa consente di distribuire la formazione nei vari anni o di concentrarla in una singola sessione purchè il totale delle ore sia di almeno 6 nel quinquennio.

Si possono fare corsi di aggiornamento sicurezza anche in e-learning?
Certamente. I corsi di aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro RSPP possono essere effettuati in modalità e-learning, sempre che la piattaforma utilizzata sia rispettosa dei requisiti dell’allegato I dell’accordo.

I preposti devono fare i corsi di formazione per i lavoratori più quelli specifici sul ruolo del preposto. Devono fare doppio aggiornamento?
No. È specificatamente scritto nell’accordo interpretativo del 25/7/2013 che i corsi di aggiornamento da 6 ore dei preposti sono comprensivi anche della parte come lavoratori, purchè siano relativi ai particolari compiti in qualità di preposto

Che requisiti devono avere i docenti, gli enti di formazione?
Gli enti che svolgono corsi di aggiornamento devono possedere gli stessi requisiti dei corsi di formazione cui si riferisce l’aggiornamento. Ricordiamo che non ci sono requisiti particolari per gli enti di formazione che organizzano corsi di sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti. Anche l’azienda o un docente può occuparsene direttamente. Invece i corsi per Datori di lavoro – RSPP sono riservati dalle associazioni di categoria Datoriali, Sindacali, Enti Bilaterali, ecc. indicati al punto 1 dell’accordo. Per quanto attiene invece ai requisiti dei docenti formatori sono quelli indicati dal DM 6/3/2013.

É possibile maturare crediti anche tramite la partecipazione a convegni e seminari?
Si. È esplicitamente indicato nell’accordo interpretativo del 25/7/2013 ma con un limite nelle ore: “si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (ex art 34) e 9 (accordo ex articolo 37) degli accordi e prevedano una verifica finale di apprendimento.”
La parte rimanente deve essere effettuata con le altre modalità previste dagli accordi.

Quali sono invece gli obblighi per l’addestramento?
Non sono previsti specificatamente obblighi di aggiornamento per l’addestramento.

Quali sono le sanzioni previste?
L’assenza di aggiornamento di un corso di formazione determina la sua decadenza e quindi l’applicazione delle specifiche sanzioni del D.lgs 81/08.
Ad esempio la mancata formazione di un lavoratore comporta la sanzione prevista per l’articolo 37: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro. Ricordiamo che con le recenti modifiche subite dal Testo Unico Sicurezza sono state specificate le sanzioni per violazioni multiple in ambito formazione, in particolare il teso riporta che “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”

Come tener sotto controllo le scadenze di aggiornamento della formazione?
Con la normativa attuale è difficile tenere sotto controllo le scadenze di tutti gli operatori. Se pensiamo ad esempio che in alcuni settori, come l’edilizia, un addetto può essere soggetto anche ad una decina di corsi (base, rischi specifici, preposto, antincendio, primo soccorso, lavori in quota, spazi confinati e alcune attrezzature dell’accordo del 22/2/2012) si capisce che la gestione delle scadenze è un tema complicato. Esse dipendono dalla mansione dell’addetto, dai suoi incarichi personali (ad es. se è o meno un addetto antincendio, un preposto ecc.), da quando è stato assunto e da quando ha frequentato i corsi. Ci si può attrezzare con una tabella excel, ma tale modalità ha numerosi limiti. In primisi il fatto che sia necessario controllarla frequentemente per evitare che qualche scadenza scappi.

Tabella Lisa Servizi (con ns aggiunte) sull’aggiornamento corsi di formazione: NEW

Circolare Regione Lombardia 7/2012


TRATTO DA: Lisa Servizi S.r.l.

barbara