Entrano in vigore oggi – 30 luglio 2016 – le nuove disposizioni sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per le attività private non soggette ad autorizzazione espressa e dirette sia alle imprese che alle amministrazioni pubbliche.
Tra le novità introdotte c’è la possibilità di inviare un’unica S.C.I.A. per quelle attività soggette invece a più S.C.I.A. (D.Lgs. n. 126/2016).
Il D.Lgs. n. 126/2016 prevede l’adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni.
Le pubbliche amministrazioni, destinatarie dei suddetti provvedimenti, pubblicano sul proprio sito i moduli nonché l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. L’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati. Informazioni ulteriori non possono essere richieste.
Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la S.C.I.A., anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni.
Dell’avvenuta presentazione della S.C.I.A. è rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di carenza dei requisiti non è più prevista la sospensione dell’attività se è possibile conformare l’attività intrapresa.
La sospensione è invece prevista in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
Qualora per lo svolgimento di attività soggetta a S.C.I.A. siano necessarie altre S.C.I.A., comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, può essere presentata un’unica S.C.I.A. che viene trasmessa dall’amministrazione ricevente alle altre amministrazioni interessate, ai fini del controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività. Se l’attività è condizionata all’acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato deve presentare allo sportello la relativa istanza.
Anche in caso di S.C.I.A. unica, l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Le regioni e gli enti locali devono adeguarsi alle nuovi disposizioni entro il 1° gennaio 2017 e con successivi decreti legislativi, vengono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso