Luglio 07 2025 0Comment

Riduzione del tasso medio per prevenzione: modello OT23 per l’anno 2026 e guida alla compilazione.

Disponibile il modello di domanda OT23 per il 2026 e la relativa guida per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

INAIL ha pubblicato il modello di domanda OT23 per l’anno 2026 e la guida alla compilazione (Allegati 1 e 2), strumenti essenziali per le aziende che intendono richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Questo beneficio è destinato alle aziende che attuano interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eccedendo gli obblighi di legge.

La documentazione, definita in collaborazione con la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale.

 

Finalità e ambito di applicazione

La riduzione del tasso, prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi (Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019), consiste in una percentuale predefinita applicata al tasso medio di tariffa delle voci in cui sono assicurate le lavorazioni aziendali. Tale riduzione si somma a quella eventualmente già ottenuta per andamento infortunistico favorevole.

Gli interventi validi per ottenere la riduzione devono essere stati realizzati dalle aziende nel corso del 2025.

Il nuovo modello OT23 mantiene la quasi totalità degli interventi previsti lo scorso anno, aggiornandoli con le nuove disposizioni normative e miglioramenti testuali. Particolare attenzione è stata dedicata all’aggiornamento della documentazione probante, per semplificare la dimostrazione dell’intervento da parte delle aziende e ridurre le verifiche dell’Istituto, oltre a contenere il contenzioso amministrativo.

 

Struttura del modello OT23 e tipologie di intervento

Il modulo di domanda per l’anno 2026 presenta 71 interventi, suddivisi in 6 sezioni, che conservano la precedente denominazione:

  • SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale
  • SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali
  • SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione
  • SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
  • SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI

Le tipologie di intervento sono classificate in “A” e “B” in base all’efficacia prevenzionale e all’onerosità.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve aver realizzato almeno  un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B1.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) dell’azienda. Fanno eccezione gli interventi della Sezione E (misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro) e l’intervento F-5 (piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio), che devono essere implementati su tutte le PAT.

Per alcuni interventi, il modello OT23 include un campo “Note” con precisazioni sulle modalità di attuazione e la finalità prevenzionale specifica.

Inoltre, gli interventi contrassegnati dalla lettera “P” (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre, come specificato nelle note), a condizione che la domanda venga presentata ogni anno.

Ad esempio, l’intervento A 3.2, che riguarda la sostituzione di macchine obsolete, può essere selezionato per tre anni, con la documentazione d’acquisto o leasing datata 2025 o nei due anni precedenti (2024 e 2023).

 

Modifiche agli interventi per l’anno 2026

Sono state apportate lievi modifiche per precisare l’ambito di applicazione dei seguenti interventi:

  • A-4.1: “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”.
  • C-2.1: “L’azienda ha acquistato e installato sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione della concentrazione di agenti chimici pericolosi”.
  • C-5.2: “L’azienda ha attuato un’attività per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”.
  • C-5.3: “L’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di lavoratori affetti da disabilità da lavoro”.
  • C-5.4: “L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l’applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”.
  • E-4: “L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e, s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014”

È stato eliminato l’intervento D-4 del modello OT23 2025 (“L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”). Questa modifica è dovuta all’entrata in vigore, dall’11 ottobre 2024, del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n° 135.

Tale decreto attua la Direttiva (UE) 2022/431, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni30. Gli articoli da 8 a 20 del D.Lgs. 135/2024 hanno esteso l’ambito della disciplina del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e, s.m.i. e, successive modifiche ed integrazioni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

A seguito di questa eliminazione, gli interventi D-5 e D-6 del modello 2025 sono stati rinominati D-4 e D-5 nel modello 2026, mantenendo il contenuto invariato.

 

Documentazione probante e requisiti per il riconoscimento

Per ogni intervento, è specificata la documentazione ritenuta idonea a dimostrarne la realizzazione (documentazione “probante”), da trasmettere con la domanda tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”.

L’azienda può fornire anche ulteriore documentazione, e la sede INAIL può richiedere chiarimenti o integrazioni se la documentazione presentata non fosse sufficiente.

Per beneficiare della riduzione, il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, verificati tramite il DURC online, inclusi i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.

Deve inoltre essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Questa verifica viene effettuata presso gli organi di vigilanza competenti (ASL, Direzioni territoriali del Lavoro, Vigili del Fuoco).

Non vengono considerate le irregolarità derivanti da accertamenti non definitivi o sospesi in sede di contenzioso.

La verifica di questi requisiti è di competenza della sede INAIL.

In caso di mancato possesso dei requisiti o di mancata realizzazione degli interventi dichiarati, la riduzione non sarà applicata o, se già concessa, verrà revocata, con conseguente richiesta dei premi dovuti e delle relative sanzioni civili.

 

Presentazione della domanda e applicazione della riduzione

La domanda deve essere presentata dall’azienda, anche tramite un intermediario, utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”  entro il 28 febbraio (o 29 febbraio in caso di anno bisestile).

Il provvedimento di accoglimento o rigetto sarà comunicato tramite PEC al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

In caso di accoglimento, il provvedimento indicherà la percentuale di riduzione da applicare in misura uguale ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT.

Nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione, il tasso sarà già riportato al netto della percentuale di riduzione.

La riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda e relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (es. per la domanda OT23 presentata per il 2026, la riduzione si applica al premio di regolazione relativo al 2026, in sede di autoliquidazione 2026/2027).

Per le PAT nei primi due anni dalla data di inizio attività, la riduzione è fissa all’8%. Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in base al numero di lavoratori-anno del triennio della stessa PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

 

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