Il riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi antincendio è un tema che coniuga l’esigenza di razionalizzare l’uso della risorsa idrica, specialmente in contesti di emergenza e siccità, con la necessità di garantire la protezione dell’ambiente. Il chiarimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), fornito in risposta a un interpello dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP), ha definito in modo dettagliato il quadro normativo di riferimento.
L’interpello dell’Autorità Idrica Pugliese
L’interpello dell’AIP (nota prot. 136815 del 21 luglio 2025) nasce dalla concreta necessità di trovare soluzioni alternative all’utilizzo di acqua potabile per combattere gli incendi, in particolare quelli boschivi, che in Puglia e in altre regioni del sud Italia sono frequenti durante la stagione estiva. I quesiti posti al MASE erano due:
- Possibilità di riutilizzo di acque reflue affinate: Si chiedeva se fosse possibile usare per l’approvvigionamento delle Auto Pompa Serbatoio (APS) e delle Auto Botte Pompa (ABP) dei Vigili del Fuoco, in assenza di una rete duale, le acque reflue depurate e affinate, conformi ai limiti di qualità stabiliti dal D.M. 185/2003, stoccate in apposite vasche.
- Uso temporaneo ed eccezionale: Si domandava se, in ragione della crisi idrica, fosse ammissibile un utilizzo temporaneo ed eccezionale di acque reflue che rispettino i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, come risorsa immediata per interventi antincendio. Questa tabella, come noto, definisce i limiti di emissione per gli scarichi che recapitano sul suolo, rappresentando uno standard meno stringente rispetto a quello del D.M. 185/2003.
La risposta del MASE e l’analisi normativa
Con la nota prot. 152853 dell’11 agosto 2025, il MASE ha fornito una risposta chiara e articolata, basata su un’interpretazione rigorosa delle norme vigenti.
Sul primo quesito:
Il Ministero ha confermato che l’impiego di acque reflue a fini antincendio è ammissibile e rientra tra gli usi industriali specificati all’art. 3, comma 1, lettera c) del D.M. 185/2003, che esplicitamente contempla l’uso “come acqua antincendio”.
Tuttavia, ha specificato che l’uso antincendio, per le sue peculiarità (diffusione su vaste aree, possibili contaminazioni del suolo e degli ecosistemi naturali), non può accontentarsi dei parametri minimi previsti per gli usi industriali generici. Il Ministero ha sottolineato che:
- Gli standard di qualità previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006 (riferita agli scarichi in acque superficiali) non sono considerati sufficienti a garantire la protezione ambientale in caso di uso antincendio.
- L’uso antincendio di acque affinate è stato equiparato, per le sue caratteristiche, agli usi civili. Di conseguenza, il MASE ha indicato che gli standard minimi di qualità da rispettare sono quelli più elevati previsti dall’art. 4, comma 1, e dall’Allegato 1 del D.M. 185/2003, che rappresentano un “solido riferimento” per tale riutilizzo.
- La definizione dei limiti applicabili deve avvenire in sede autorizzativa, potendo essere oggetto di un accordo integrativo ex art. 11 della Legge 241/1990 per definire prescrizioni specifiche e adeguate allo scopo.
Sul secondo quesito:
Il Ministero ha ribadito che, anche in una situazione di emergenza idrica, non è ammesso alcun riutilizzo di acque reflue in assenza di un titolo autorizzativo preventivo. Questa posizione si basa sull’art. 6 del D.M. 185/2003, che stabilisce chiaramente l’obbligo di autorizzazione per qualsiasi attività di riutilizzo. La deroga temporanea ed eccezionale, richiesta dall’AIP, non è stata concessa. Le acque reflue che rispettano solo i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, ma non sono state “affinate” secondo il D.M. 185/2003, non possono essere utilizzate.
Le implicazioni e il contesto più ampio
La risposta del MASE è di fondamentale importanza perché definisce le regole del gioco in un settore emergente e cruciale per la gestione delle risorse idriche.
- Responsabilità e procedure: Il chiarimento spinge le autorità competenti, i gestori degli impianti di depurazione e i Vigili del Fuoco a una pianificazione congiunta. L’approvvigionamento di acque reflue per scopi antincendio deve essere inserito in un quadro procedurale chiaro, con la richiesta e l’ottenimento di un’autorizzazione specifica che definisca in modo inequivocabile i limiti di qualità da rispettare.
- Sicurezza ambientale e sanitaria: L’equiparazione dell’uso antincendio agli usi civili e la richiesta di standard più elevati dimostrano la preoccupazione del Ministero per i potenziali rischi ambientali e sanitari. Un’acqua di qualità insufficiente potrebbe, infatti, contaminare i terreni, le falde acquifere o mettere a rischio la salute degli operatori e della popolazione in prossimità dell’area dell’incendio.
- Risparmio idrico: Sebbene la risposta del MASE ponga vincoli rigorosi, non nega l’opportunità. Al contrario, ne conferma la fattibilità, inquadrandola in un contesto di legalità e sicurezza. Il riutilizzo di acque affinate rimane una strategia chiave per non gravare sulle risorse idropotabili, sempre più scarse a causa dei cambiamenti climatici.
In sintesi, il documento del MASE rappresenta un’importante guida per le amministrazioni locali, gli enti gestori e i corpi di soccorso, confermando che il riutilizzo delle acque reflue per combattere gli incendi non è solo possibile, ma è una pratica da promuovere, purché avvenga nel pieno rispetto delle normative ambientali e con un’adeguata pianificazione e autorizzazione.