Ottobre 25 2022 0Comment

Plastica riciclata a contatto con gli alimenti, Regolamento (UE) 2022/1616

Pubblicato il 20 settembre e segnalato dal Ministero della Salute il 18 ottobre il Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/200, entrato in vigore il 10 ottobre 2022.

Riguarda immissione sul mercato degli impianti di riciclo, contatto con i prodotti alimentari dei materiali riciclati, Registro[i] dell’Unione delle nuove tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclo, degli schemi di riciclo e degli impianti di decontaminazione, Autorità competente nazionale Ministero della Salute.

Versione Italiana dell’Anex del regolamento 2022/2016


[i] https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling/resources-plastic-recyclers_it

Risorse per i riciclatori di plastica

Introduzione

Questa pagina riguarda l’attuazione del Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e gli oggetti di plastica riciclati.

Questa pagina fornisce risorse e informazioni per i riciclatori di FCM in plastica e per altri attori coinvolti nella catena di fornitura di FCM in plastica riciclata, compresi i trasformatori.

Questa pagina viene aggiornata regolarmente prima e dopo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2022/1616, il 10 ottobre. Vi invitiamo pertanto a consultarla regolarmente per ottenere nuove informazioni.

Registro e registrazione

A partire dall’entrata in vigore del Regolamento (prevista per la prima settimana di ottobre) questa sezione conterrà il Registro istituito ai sensi dell’Articolo 24.

Diverse disposizioni richiedono la registrazione, in particolare degli impianti di riciclo, delle strutture di riciclo in cui si trovano tali impianti, delle imprese di riciclo, degli schemi di riciclo e delle nuove tecnologie di riciclo. I riciclatori sono fortemente incoraggiati a registrare senza indugio gli impianti e gli schemi di riciclo. I numeri di registrazione sono richiesti nella documentazione di conformità a partire dall’entrata in vigore.

 

Come registrarsi:

Inviare un’e-mail con i seguenti moduli allegati, a seconda dei casi, a SANTE-FCM-RECYCLING-REGISTER@ec.europa.eu:

Impianti di riciclo: inviare il seguente modulo

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In questo modo si otterrà un numero di impianto di riciclo (“RIN”).

Impianti di riciclaggio: inviare il seguente modulo

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Il risultato sarà un numero di impianto di riciclaggio (“RFN”).

Questo modulo deve essere inviato quando si registra il primo impianto di riciclaggio. Nel caso in cui più impianti di riciclo si trovino presso lo stesso impianto, si prega di inviare il modulo una sola volta, assicurandosi però che sia chiaro che tutti gli impianti si trovano presso questo impianto.

Riciclatori: inviare il modulo

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Si otterrà così un numero di operatore di riciclo (“RON”).

In caso di registrazione di più impianti o strutture di riciclaggio gestiti dalla stessa società di riciclaggio, coordinare la registrazione internamente alla società di riciclaggio e inviare il modulo una sola volta.

Gestori di schemi di riciclaggio: inviare il modulo

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Si prega di includere anche il modulo di cui sopra per l’ottenimento del numero di operatore di riciclo (si prega di notare che i riciclatori che partecipano allo schema devono registrare il loro impianto di riciclo in modo indipendente utilizzando i moduli forniti sopra. Nel caso in cui il gestore dello schema sia anche il riciclatore, è necessario che entrambi registrino lo schema, l’impianto, la struttura e l’operatore).

Cercate di inviare il minor numero possibile di e-mail (includete tutti i moduli in un’unica e-mail), tuttavia è possibile inviare nuovamente i moduli se le informazioni devono essere aggiornate. Tenete d’occhio questo sito web per gli aggiornamenti del registro e verificatene la correttezza. Se il modulo non è corretto, inviatelo nuovamente e senza indugio. Nelle prime settimane dopo l’entrata in vigore ci aspettiamo un gran numero di registrazioni, pertanto potrebbe essere necessario un certo tempo prima che gli aggiornamenti vengano elaborati e che venga data risposta alle domande. L’invio di promemoria non faciliterà questo processo. Se noto e applicabile, si prega di inserire il numero RECYC0XXX nell’oggetto.

Per il momento non è possibile effettuare notifiche in conformità al capitolo IV “Nuove tecnologie”.

Si noti che il Regolamento (UE) n. 2022/1616 richiede anche la notifica alle autorità competenti del territorio in cui si trova il rispettivo soggetto (impianto, operatore di riciclo, ecc.). Di seguito sono riportati gli indirizzi delle autorità competenti negli Stati membri.

Il registro dei processi di riciclo autorizzati sarà pubblicato qui non appena saranno autorizzati i primi processi di riciclo (si tratterà almeno di tutti i processi per i quali l’EFSA ha pubblicato un parere entro la fine di ottobre 2022 e per i quali tutti i dati sono confermati); ciò è previsto entro pochi mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Modelli per gli allegati II e III

Sono disponibili i modelli in formato .docx che possono essere utilizzati per preparare il CMSS e la Dichiarazione di Conformità. Le versioni linguistiche, che potrebbero essere richieste in alcuni Stati membri, in particolare del CMSS (Allegato II) sono disponibili nella sezione sottostante.

Allegato II, Allegato III.A e Allegato III.B

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Guida all’uso dei modelli: guida agli allegati II e III

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