Febbraio 20 2024 0Comment

Nuovo Regolamento europeo sui gas fluorurati: gli obiettivi

Il nuovo Regolamento è un passo avanti verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e per la neutralità climatica entro il 2050; eliminerà ulteriori 500 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 equivalente entro il 2050, che sono paragonabili alle emissioni annue combinate di Francia e Belgio.

Il Regolamento mira a:

  • eliminare l’uso degli idrofluorocarburi (HFC), i gas fluorurati più comuni, entro il 2050: peraltro, i livelli delle quote esistenti sono già stati notevolmente ridotti, limitando ulteriormente le importazioni e la produzione di HFC su base annua;
  • ridurre gli HFC immessi in commercio nell’UE del 95 % rispetto ai livelli del 2015;
  • limitare l’uso di tutti i gas fluorurati nelle apparecchiature in cui sono disponibili alternative rispettose del clima, come le pompe di calore, i commutatori per la trasmissione dell’energia o i prodotti utilizzati nel settore sanitario;
  • ridurre le emissioni di gas fluorurati e ODS dalle schiume isolanti nei vecchi edifici e in quelli in fase di ristrutturazione
  • esclude dalle esportazioni le apparecchiature obsolete che utilizzano refrigeranti con un elevato potenziale di riscaldamento globale

Infine, il Regolamento invita i fabbricanti di prodotti che tradizionalmente utilizzano gas fluorurati a orientare i loro investimenti verso alternative rispettose del clima, ove possibile.

Inoltre, le nuove norme faciliteranno le autorità doganali e di vigilanza a controllare le importazioni e le esportazioni e a reprimere il commercio illegale di gas e delle relative attrezzature.

Regolamento 2024/573 l’articolato normativo

Il regolamento contiene 9 Capi e Dieci Allegati:

  • CAPO I – Disposizioni generali
  • CAPO II – Contenimento delle emissioni
  • CAPO III – Restrizioni e controllo dell’uso
  • CAPO IV – Calendario di produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato
  • CAPO V – Scambi commerciali (relativi alla importazione e l’esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas)
  • CAPO VI – Comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni (si parla di Comunicazione dei dati da parte delle imprese e raccolta da parte degli Stati membri)
  • CAPO VII – Esecuzione (si fa riferimento a Cooperazione e scambio di informazioni fra Stati membri sul commercio di gas fluoruati)
  • CAPO VIII – Sanzioni, forum consultivo, procedura di comitato ed esercizio della delega;
  • CAPO IX – Disposizioni transitorie e finali (contiene norme sul possibile riesame da parte della Commissione sul Regolamento, l’entrata in vigore differenziata nel tempo e l’abrogazione del precedente Regolamento europeo n.517/2014 (si veda nell’ALLEGATO X la TAVOLA DI CONCORDANZA fra le norme dei due Regolamenti).

Regolamento Gas fluorurati: cosa prevede

Il Regolamento 2024/573, nuovo riferimento per la normativa sui gas fluorurati:

  • stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  • impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  • impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  • stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  • stabilisce norme in materia di comunicazione.

A chi si applica il Regolamento sui gas fluorurati

Il Regolamento 2024/573 si applica:

  • ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
  • ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Quando entra in vigore il Regolamento europeo sui gas fluorurati

Il Regolamento 2024/573 entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE: tuttavia l’articolo 12 sulla Etichettatura dei prodotti e apparecchiature e l’articolo 17, paragrafo 5 (in materia di assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Le previsioni sulla interazione degli Stati membri con il Portale F-Gas (citato all’’articolo 20, paragrafi 2 e 3 e l’articolo 23, paragrafo 5 sullo sdoganamento delle merci), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

FONTE

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