Gentili Clienti,
desideriamo portarvi a conoscenza di un’importante novità normativa che impatta significativamente la gestione dei rifiuti e introduce sanzioni molto più severe per le violazioni ambientali.
L’8 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 116/2025, in vigore dal 9 agosto.
Questo provvedimento, noto come “Decreto Rifiuti”, mira a contrastare in modo deciso le attività illecite nel settore, inasprendo le pene e introducendo una sanzione accessoria di grande impatto: la sospensione della patente di guida.
Data la serietà delle nuove disposizioni, abbiamo preparato una sintesi chiara e schematica per aiutarvi a comprendere i cambiamenti e a verificare la conformità delle vostre procedure.
NOVITÀ PRINCIPALE: SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER REATI AMBIENTALI 🚗 ❌
La novità più dirompente è l’introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per chi commette specifici reati ambientali.
Questa misura non colpisce solo il conducente del veicolo utilizzato per l’illecito, ma anche chi non gestisce correttamente la documentazione obbligatoria.
Questa sanzione si applica alle violazioni dei seguenti articoli del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006):
- Art. 255 e 255-bis: Abbandono di rifiuti.
- Art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento).
- Art. 258: Violazione degli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico.
PANORAMICA DELLE NUOVE SANZIONI: COSA CAMBIA IN PRATICA
Ecco uno schema dettagliato dei reati interessati, con le nuove pene e la durata della sospensione della patente.
| Tipo di Reato (Art. TUA) | Descrizione della Violazione | Nuove Sanzioni Principali | Sospensione Patente ❗️ |
| Art. 255 | Abbandono di rifiuti non pericolosi effettuato con un veicolo a motore. | Ammenda da 1.500 a 18.000 €. | Da 1 a 4 mesiper il conducente. |
| Art. 255-bis | Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per la salute o l’ambiente, o in siti contaminati. | Reclusione da 6 mesi a 5 anni. Aumentata per titolari d’impresa (da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi). | Da 2 a 6 mesiper il conducente. |
| Art. 256, c. 1-ter | Attività di gestione non autorizzata (trasporto, raccolta, smaltimento, ecc.) commessa con un veicolo. | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi).
Reclusione da 1 a 5 anni (pericolosi). |
Da 3 a 9 mesiper il conducente. |
| Art. 258, c. 2-bis | Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (anche senza trasporto diretto). | Sanzione amministrativa da 4.000 a 20.000 € (non pericolosi).
Sanzione da 10.000 a 30.000 € (pericolosi). |
Da 1 a 4 mesi(non pericolosi).
Da 2 a 8 mesi(pericolosi). |
ALTRE MISURE DA NON SOTTOVALUTARE
Il decreto introduce ulteriori importanti novità:
- Confisca del Mezzo: In caso di condanna per i reati di gestione non autorizzata (art. 256), è sempre prevista la confisca del veicolo utilizzato.
- Videosorveglianza: I Comuni sono ora autorizzati a utilizzare sistemi di videosorveglianza per accertare gli illeciti, anche senza contestazione immediata.
- Pene Aumentate per le Imprese: Le sanzioni per i reati ambientali commessi nell’esercizio di un’attività d’impresa vengono aumentate di un terzo.
- Responsabilità 231: Viene rafforzata la responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) per i reati ambientali, con misure interdittive più severe (es. sospensione delle attività, divieto di contrarre con la P.A.).
COSA FARE ORA?
Le nuove norme impongono un livello di attenzione e rigore ancora più elevato.
Vi invitiamo a:
- Verificare le vostre procedure interne di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla corretta tenuta del registro di carico e scarico.
- Sensibilizzare e formare il personale, in particolare autisti e operatori che gestiscono i rifiuti, sulle nuove e severe conseguenze delle violazioni.
- Assicurarvi che tutte le autorizzazioni per la gestione e il trasporto dei rifiuti siano valide e aggiornate.
Lo Studio Calvi Barbara è a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento, per una revisione delle procedure aziendali e per supportarvi nell’adeguamento a queste nuove e stringenti normative.
Cordiali saluti,
Studio Calvi Barbara
_______ VADEMECUM ________
Vademecum DL 116/2025 – Rifiuti: nuove regole e sanzioni
1) Finalità e contesto
– Obiettivi: colpire l’abbandono (in particolare con veicoli), chiarire i casi di gestione/spedizione illecita (anche di rifiuti pericolosi), finanziare bonifiche nelle aree critiche (priorità: Terra dei Fuochi).
– Base normativa ufficiale: D.L. 116/2025 (entrata in vigore 09/08/2025). Conversione in legge da monitorare (entro 60 giorni).
2) Le principali novità nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06 e, s.m.i.)
– Inasprimento pene per abbandono, deposito incontrollato, gestione non autorizzata, combustione illecita, spedizioni illegali.
– Nuove fattispecie autonome per distinguere rifiuti non pericolosi e pericolosi.
– Aggravanti se il fatto è in sito contaminato o nell’esercizio di impresa.
– Misure accessorie: sospensione patente/Albo, confisca del mezzo e, per discariche abusive, confisca dell’area.
Tabella sintetica reati/sanzioni
| Fattispecie (TUA) | Sanzione cardine | Note/Accessorie |
| Abbandono rifiuti non pericolosi | Ammenda ~ 1.500–18.000 € | Se con veicolo: sospensione patente (1–4 mesi) |
| Abbandono con pericolo salute/ambiente | Reclusione ~ 6 mesi–5 anni | Per titolari/responsabili enti fino a 5 anni e 6 mesi; patente 2–6 mesi |
| Abbandono rifiuti pericolosi | Reclusione ~ 1–5 anni | Fino a 6 anni se pericolo grave/sito contaminato |
| Gestione non autorizzata | Reclusione ~ 6 mesi–3 anni (non pericolosi) / 1–5 anni (pericolosi) | Confisca mezzo; aggravanti in siti contaminati |
| Discarica abusiva | Reclusione ~ 1–5 anni (fino a 7 in casi gravi) | Confisca area; obblighi di bonifica |
| Combustione illecita | 3–6 anni (non pericolosi); 3 anni e 6 mesi–7 anni (pericolosi) | Aggravanti incendio/siti contaminati |
| Spedizione illegale | Reclusione ~ 1–5 anni | Aggravante impresa: aumento fino a 1/3 |
| Falsità documentale | Reclusione ~ 1–3 anni | Possibile sospensione Albo; sospensione patente 1–8 mesi |
| Autotrasporto senza iscrizione Albo | Sanzioni + sospensione Albo (15 gg–2 mesi) | In recidiva: cancellazione e divieto di reiscrizione 2 anni |
3) Sanzioni accessorie e aggravanti
– Accessorie tipiche: sospensione/cancellazione da Albo autotrasportatori, sospensione patente, confisca del mezzo, confisca dell’area.
– Aggravanti: reato in ambito d’impresa; condotta in siti contaminati; incendio a seguito di combustione illecita.
4) Codice penale, Antimafia e D.Lgs. 231/2001
– Codice penale: cornici più severe con pericolo per la salute o compromissione ambientale.
– D.Lgs. 231/2001: ampliato il catalogo reati ambientali presupposto; aumenti sanzioni pecuniarie e interdittive.
5) Azioni operative per aziende ed enti
– Riesame classificazioni rifiuti e deposito temporaneo.
– Audit su registri di carico/scarico e formulari.
– Verifica iscrizioni Albo e autorizzazioni.
– Aggiornamento procedure e formazione.
– Clausole contrattuali rafforzate con subappaltatori.
6) Errori da evitare
– Formulari/registri incompleti o tardivi.
– Uso improprio del deposito temporaneo.
– Trasporto affidato a soggetti non iscritti.
– Errata classificazione rifiuti (EER/HP).
7) Cronologia e prossimi step
– 30 gennaio 2025 – Sentenza CEDU (Terra dei Fuochi).
– 8 agosto 2025 – Pubblicazione D.L. 116/2025 in G.U.
– 9 agosto 2025 – Entrata in vigore.
– Entro 60 giorni – Conversione in legge con possibili ritocchi.