Documento valutazione esposizione professionale campi elettromagnetici
Lo Studio CALVI BARBARA fornisce un servizio di consulenza relativo alla valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici dei lavoratori secondo quanto prescritto dalla vigente normativa di settore.
Le campagne di:
1. mappatura;
2. misurazione ove necessario;
saranno realizzate al fine di predisporre la valutazione del rischio secondo quanto disciplinato dal Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici del cd. Testo Unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro [D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni].
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Ti ricordiamo che la normativa è entrata PIENAMENTE in vigore il 02 settembre u.s. e che l’articolo 219 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i. elenca le sanzioni previste a carico del datore di lavoro e del dirigente nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV, in particolare degli articoli 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione) e 210 (Disposizioni miranti a ridurre i rischi). Arresto da tre o sei mesi o ammende fino a 7.014,00 Euro.
Note sulla normativa vigente: il Decreto legislativo 81/08 e, s.m.i. prevede la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici a cui sono sottoposti i lavoratori.
Per effetto della direttiva 2013/35/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/40/CE a partire dal 29 Giugno 2013, il Titolo VIII Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici) è stato recentemente riformulato dal Decreto Legislativo 159/2016, che ha modificato e reso pienamente vigente la sezione dei rischi fisici relativa ai CAMPI ELETTROMAGNETICI, quindi sono sia richiedibili che sanzionabili le violazioni agli obblighi previsti dal Capo IV.
Resta altresì valido il principio generale che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore (art. 28, ribadito nel caso degli agenti fisici nell’art. 181). Sono inoltre validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati sia nel Titolo I che nel Capo I del Titolo VIII. Questo implica che il datore di lavoro si impegna alla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizione a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione e all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
Si ritiene attualmente appropriato riferirsi ai criteri di valutazione di rischio contenuti nel documento Coordinamento Tecnico Regioni – Ispesl Prime indicazioni applicative del Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro (Febbraio 2014), nelle more di un suo aggiornamento. Quest’ultimo documento è basato sullo standard CEI EN 50499 e, a meno dei nuovi livelli di azione stabiliti dalla direttiva europea 2013/35/UE, trova piena applicazione nella valutazione di rischio.
Secondo la legge 36/2001, l’esposizione dei lavoratori è “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo.
Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione.
Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell’esercente della sorgente anche avvalendosi dell’organo di controllo.
Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione.
I valori di azione sono livelli soglia pratico-operativi, direttamente misurabili nell’ambiente, a cui ci si riferisce per la protezione dagli effetti accertati dell’esposizione su individui adulti e sani, non su quelli particolarmente sensibili al rischio, per i quali anche valori inferiori ai livelli di azione previsti per la popolazione potrebbero comportare problemi.
In generale, all’osservazione di superamento dei valori di azione, il datore di lavoro deve intraprendere delle azioni:
sorveglianza sanitaria – ove prevista
piano d’azione per ridurre le esposizioni
mezzi personali di protezione
misure organizzative
comunicazione all’organo di vigilanza
SE NON VI SIETE GIÀ ATTIVATI DOVETE PROVVEDERE NEL BREVE TERMINE, PER EVITARE SANZIONI AMMINISTRATIVE/PENALI.
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Barbara Calvi