Dicembre 31 2024 0Comment

Gazzetta Ufficiale: la Legge 203/2024 introduce nuove disposizioni per aziende e lavoratori SOPRATTUTTO MODIFICA IL D.LGS 81/08 E, S.M.I.

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante disposizioni in materia di lavoro, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 303 del 28 dicembre 2024.

Analizziamo di seguito le principali novità.

Si allega qui di seguito la nota   contenente le prime indicazioni in merito elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 30 dicembre 2024 n° 9740/2024.Nota INL prot. 30 dicembre 2024 n° 9740 

La nota in blu è stata aggiunta in data 02 gennaio 2025

Somministrazione a tempo determinato

La Legge n. 203/2024 esclude alcune categorie di lavoratori dal calcolo del limite quantitativo per la somministrazione a tempo determinato, fissato al 30%:

  • Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore;
  • Lavoratori stagionali;
  • Lavoratori impiegati in aziende start-up;
  • Lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti;
  • Lavoratori con più di 50 anni.

Viene inoltre eliminato il limite di 24 mesi per la durata della missione a tempo determinato presso un utilizzatore per i lavoratori a tempo indeterminato. Questa modifica aumenta la flessibilità del mercato del lavoro, incentivando il ricorso a questo tipo di contratto.

Lavoro stagionale

La Legge n° 203/2024 fornisce una definizione più precisa di lavoro stagionale. Sono incluse le attività legate a picchi di lavoro, esigenze tecnico-produttive e cicli stagionali dei settori produttivi, come previsto dai contratti collettivi.

Assenza ingiustificata

La nuova legge introduce la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, equiparandola a dimissioni volontarie. La risoluzione si applica in caso di assenza superiore al termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, a 15 giorni. Il datore di lavoro deve comunicare la risoluzione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il lavoratore può contestare la risoluzione dimostrando l’impossibilità di comunicare l’assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro. Questa misura mira a contrastare l’assenteismo prolungato strumentale al licenziamento.

Periodo di prova

La Legge n. 203/2024 introduce un nuovo criterio per il calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni svolte. La durata è pari a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario. Il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi, e non inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Smart working

Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro, entro 5 giorni dall’inizio, i lavoratori in smart working, indicando le date di inizio e fine del periodo e/o eventuali modifiche.

Conciliazioni telematiche

La Legge n° 203/2024 prevede la possibilità di svolgere i procedimenti in materia di lavoro in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Questa semplificazione riduce i costi e mantiene elevata l’affidabilità delle procedure.

Contratto a causa mista

Viene introdotto un contratto “ibrido” a causa mista, che permette al lavoratore di stipulare un contratto in parte di lavoro dipendente e in parte di lavoro autonomo con partita IVA. Questi contratti dovranno essere certificati.

La Legge n° 203/2024 introduce modifiche significative al D.Lgs. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Ecco un approfondimento delle principali variazioni:

1. Commissione per gli interpelli (art. 12)

  • Composizione: Si richiede la presenza di almeno quattro componenti con profilo professionale giuridico all’interno della Commissione per gli interpelli, mantenendo invariato il numero complessivo dei membri.
  • Obiettivo: Questa modifica mira a rafforzare la competenza giuridica della Commissione, garantendo una maggiore accuratezza nell’interpretazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Comunicazioni annuali al Parlamento (art. 38)

  • Relazione del Ministro del Lavoro: Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare alle Camere una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, riferita all’anno precedente. La relazione includerà anche gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza, gli orientamenti e i programmi legislativi del Governo per l’anno in corso.
  • Atti di indirizzo: Le Camere potranno adottare atti di indirizzo al Governo in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base della relazione presentata.
  • Obiettivo: Aumentare la trasparenza e il controllo parlamentare sulle politiche in materia di sicurezza sul lavoro, promuovendo un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

3. Medici competenti (art. 38)

  • Verifica periodica dei requisiti: Il Ministero della Salute, utilizzando i dati dell’Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM), verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti per i medici competenti.
  • Obiettivo: Garantire che i medici competenti mantengano un elevato livello di aggiornamento professionale, essenziale per svolgere efficacemente il loro ruolo nella tutela della salute dei lavoratori.

4. Sorveglianza sanitaria (art. 41)

  • Visita medica preventiva in fase preassuntiva: Questa visita diventa una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva.
  • Eliminazione della visita preassuntiva presso l’ASL: Viene eliminata la possibilità per il datore di lavoro di far svolgere la visita preassuntiva presso il dipartimento di prevenzione dell’ASL. La visita dovrà essere effettuata dal medico competente.
  • Esami clinici e biologici: Il medico competente, nella prescrizione degli esami, dovrà tenere conto di quelli già effettuati dal lavoratore e presenti nella sua cartella sanitaria e di rischio, evitando inutili ripetizioni.
  • Visita medica dopo assenza per malattia: La visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, sarà obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente.
  • Accertamento della tossicodipendenza e dipendenza da alcol: Il termine per la ridefinizione delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcol viene posticipato al 31 dicembre 2024.
  • Ricorsi contro i giudizi del medico competente: L’ASL diventa l’amministrazione competente per l’esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente, in sostituzione dell’organo di vigilanza.
  • Obiettivo: Queste modifiche mirano a rendere la sorveglianza sanitaria più efficiente e meno invasiva per i lavoratori, garantendo al contempo la tutela della loro salute.

5. Lavori in locali chiusi (art. 65)

  • Semplificazione delle procedure: Vengono modificate le condizioni per lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, eliminando la condizione della sussistenza di “particolari esigenze tecniche”. Viene definita una procedura amministrativa unica per l’autorizzazione a svolgere lavori in tali locali.
  • Obiettivo: Semplificare le procedure burocratiche per le aziende, garantendo comunque la sicurezza dei lavoratori.

6. Tessere di riconoscimento nei cantieri edili (art. 304)

  • Abrogazione dell’obbligo specifico: Viene abrogato l’obbligo specifico per i cantieri edili di munire i lavoratori di tessere di riconoscimento.
  • Obbligo generale: Rimane valido l’obbligo generale di munire il personale di tessere di riconoscimento per tutte le attività in regime di appalto o subappalto, compresi i lavoratori autonomi.
  • Obiettivo: Eliminare una norma specifica considerata superflua, mantenendo l’obbligo generale per garantire la tracciabilità dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si riporta qui di seguito una nota della REGIONE LOMBARDIA indirizzata alla ATS in merito alla Legge 203/2024.

Con una nota del 9 gennaio 2024 – indirizza alle ATS, ai DIPS e ai servizi PSAL – Regione Lombardia fornisce indicazioni operative per l’applicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 che ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008 e, s.m.i..

La nota di Regione Lombardia fornisce alle ATS, ai DIPS e ai servizi PSAL le seguenti indicazioni operative per l’applicazione della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 che ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008:

Modifiche in tema di sorveglianza sanitaria
L’articolo 1 della Legge 203/24, con il comma 1 lettera d) interviene, modificandolo, sull’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008. Viene sostituito il comma 2-bis, abrogando la possibilità che le visite mediche preventive in fase preassuntiva siano svolte, su scelta del Datore di Lavoro, da parte dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS. Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di visite mediche preventive in fase preassuntiva. Le richieste pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione e Igiene Sanitaria delle ATS, che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.
Viene inoltre modificato il comma 9 dell’articolo 41, individuando l’azienda sanitaria locale territorialmente competente (ATS), quale unico organo di vigilanza deputato a ricevere il ricorso avverso al giudizio del medico competente aziendale.

Modifiche in tema di locali sotterranei o semisotterranei
L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008. Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all’uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei.
L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.
Nel dare applicazione alla disposizione normativa le ATS, a far data dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate. Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.

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