Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 09/03/2017, C 92 la Comunicazione della Commissione UE che contiene l’elenco aggiornato dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine). La Comunicazione sostituisce l’elenco pubblicato in data 09/06/2017.
LE NORME ARMONIZZATE NELLA DIR. 2006/42/CE
– Ai sensi dell’articolo 2, lettera l), della Direttiva 2006/42/CE per “Norma armonizzata” si intende la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), a seguito di un mandato rilasciato dalla Commissione e nel rispetto della procedura di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 .
La Direttiva 2006/42/CE da un lato considera non vincolanti le suddette Norme armonizzate, d’altro lato prevede che le macchine che ricadono nel suo campo di applicazione, costruite in conformità ad una Norma armonizzata a livello comunitario il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalla stessa (articolo 7, paragrafo 2, Dir. 2006/42/CE). Tale presunzione comporta una notevole semplificazione per il fabbricante ai fini della prova della non pericolosità della macchina e costituisce la garanzia della sua libera commercializzazione nell’ambito del mercato europeo.
PUBBLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE
– La Commissione UE ha il compito di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle Norme armonizzate (articolo 7, paragrafo 3, Dir. 2006/42/CE). La Comunicazione della Commissione europea contenente l’ultimo elenco aggiornato dei titoli e dei riferimenti delle Norme armonizzate nell’ambito della Direttiva 2006/42/CE – che sostituisce gli elenchi precedenti – è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 09/03/2018, n. C 92.
I riferimenti pubblicati sono suddivisi in varie tipologie di norme:
– norme di tipo A che specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine;
– norme di tipo B che concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato;
– norme di tipo C che forniscono specifiche per una data categoria di macchine che hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili.
La Comunicazione precisa inoltre, per ciascuna tipologia di norme, le condizioni secondo le quali l’applicazione delle stesse conferisce la presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva macchine.
Per ciascuna norma armonizzata viene specificata la data di entrata in vigore (che coincide con la data di prima pubblicazione), il riferimento della eventuale norma sostituita e la data di cessazione della presunzione di conformità di quest’ultima.
CONTESTAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA – Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una Norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento, possono richiedere il parere del Comitato di cui alla Direttiva 2015/1535/UE, esponendo i loro motivi. A seguito del parere espresso dal Comitato, la Commissione decide se pubblicare il riferimento alla norma o se pubblicarlo con limitazioni, ovvero se mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento alla Norma armonizzata già pubblicato (articolo 10, Dir. 2006/42/CE