Dicembre 20 2016 0Comment

Attuazione della nuova Direttiva ascensori 2014/33/UE.

Il 13 settembre 2016 è stato emesso  il decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.

Già in precedenza con l’entrata in vigore della precedente direttiva  95/16/CE “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva” si era evidenziata la necessita di uniformare la normativa inerenti gli ascensori e la messa in sicurezza degli impianti in quanto non era più accettabile utilizzare un regime differente di applicazione della norma, nel senso che:

  • Per gli impianti entrati in funzione dopo il 30 giugno 1999 si applicava il D.P.R. 162/99
  • Per gli impianti precedenti all’entrata in funzione al 30 giugno 1999 veniva applicata la vecchia normativa che prevedeva standard di sicurezza molto bassi

Quindi l’applicazione della direttiva 95/16/CE mirava ad uniformare la normativa attraverso un adeguamento graduale nel tempo (dai 5 ai 15 anni) degli impianti in funzione alla vetusità dello stato, alle caratteristiche tecniche e allo stato del rischio riscontrato (alto, medio e basso).

Con il recepimento della nuova direttiva 2014/33/UE vengono censiti gli impianti più vecchi e si attribuiscono responsabilità ed obblighi a tutti gli operatori economici interessati (fabbricatori, distributori, installatori, importatori e organismi accreditati) per la valutazione della conformità e non solo anche una tracciabilità più puntuale e trasparente e che sia redatta in una lingua leggibile a tutti (lingua italiana)

Per consentire gli operatori  economici di dimostrare e, alle autorità competenti, di garantire che gli ascensori immessi nel mercato o i loro componenti siano conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza delle persone o cose trasportate, sono state previste procedure di valutazione della conformità (decisione n. 768/2008/CE).

La direttiva 2014/33/UE stabilisce che la normativa va applicata interamente senza alcuna modifica che, allo Stato membro, è consentito adottare tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione della direttiva e che tali misure includono anche l’applicazione di sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Ascensori nuovo regolamento di recepimento della Dir- 2014/33/UE

barbara