Con il decreto direttoriale n° 275 del 12 ottobre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ufficialmente approvato il documento tecnico intitolato “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”. Il provvedimento non solo definisce nel dettaglio i requisiti tecnici e operativi per la trasmissione dei dati di tracciamento, ma introduce anche importanti novità e semplificazioni per gli operatori del settore.
Le principali novità del provvedimento
Il nuovo decreto interviene a modificare il precedente quadro normativo (in particolare il decreto direttoriale n° 253/2024), accogliendo diverse istanze emerse durante la consultazione con i portatori d’interesse. Tra gli aspetti di maggiore rilievo spiccano:
- Il rinvio al 13 settembre 2027: L’obbligo di rendere disponibili le informazioni relative ai percorsi degli autoveicoli viene posticipato dal dodicesimo al diciannovesimo mese rispetto alle previsioni originarie, fissando la decorrenza definitiva al 13 settembre 2027. Questo slittamento offre alle aziende un margine temporale più ampio per adeguare i propri sistemi tecnologici.
- Semplificazione nell’identificazione dei veicoli: Viene eliminato l’obbligo di associare il sistema di geolocalizzazione al numero di telaio del mezzo. Ai fini del tracciamento e dell’abbinamento con il percorso e il FIR (Formulario di Identificazione Rifiuto), l’unico elemento identificativo richiesto sarà d’ora in poi la targa dell’autoveicolo.
I requisiti tecnici e le specifiche per il tracciamento
L’Allegato 1 del decreto descrive in modo puntuale le caratteristiche che i dispositivi di geolocalizzazione e le soluzioni adottate dai soggetti obbligati (ai sensi dell’art. 16 del D.M. 59/2023 per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi) devono possedere:
- Frequenza e precisione: I dati GNSS trasmessi al RENTRI devono garantire una sequenza ordinata di punti con un intervallo temporale massimo di 3 minuti tra coordinate diverse. È inoltre richiesta un’accuratezza planimetrica (orizzontale) tale da limitare la deviazione dalla posizione reale a un massimo di 10 metri.
- Formato di interscambio: I dati della traccia, comprensivi di timestamp UTC e coordinate geografiche (latitudine e longitudine nel sistema WGS84 con 6 cifre decimali), dovranno essere esportati e trasmessi utilizzando lo standard GPX versione 1.1.
- Modalità di trasmissione e archiviazione: L’invio al sistema RENTRI avverrà tramite apposite interfacce API dedicate (con payload firmati) o mediante i servizi di supporto messi a disposizione dalla piattaforma. Le imprese avranno inoltre l’obbligo di archiviare i dati aziendali garantendone la disponibilità e l’estrazione per un periodo massimo di 3 anni, in linea con quanto previsto dall’articolo 193 del Testo Unico Ambientale.
Verso una tracciabilità digitale sempre più integrata
Questo intervento normativo rappresenta un ulteriore e fondamentale passo in avanti nel percorso di attuazione del RENTRI. Definendo con chiarezza formati, tolleranze temporali e modalità operative, il MASE punta a garantire la piena affidabilità del dato digitale, offrendo al contempo agli operatori economici le certezze tecniche necessarie per un graduale e corretto adeguamento alle nuove regole della tracciabilità dei rifiuti.
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