Gennaio 26 2019 0Comment

Con la la dgr n.983 del 11.12.2018 –  pubblicata sul BURL 51 del 18.12.2018 Serie Ordinaria (che ha aggiornato la precedente dgr 8832/2008 e smi) è stata revisionata la disciplina delle attività cosiddette “in deroga” alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs 187/2017 all’art. 272 cc. 2 e 3 del d.lgs 152/2006 e dalla entrata in vigore del DPR 59/2013 “Regolamento AUA”. La nuova delibera – secondo gli stessi principi generali della precedente – individua: l’elenco delle attività soggette a tele regime autorizzativo (allegato 1), i criteri e le procedure per l’adesione all’autorizzazione generale (allegato 2), le modalità di trasmissione delle domanda di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa (allegati 3a, 3b, 3c).

Le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all’interno degli allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera (dds 532/2009 e successivi).

La dgr 983/2018, anche sulla scorta delle modifiche normative introdotte dal d.lgs 183/2017 e dal DPR 59/2013, ha apportato rilevanti novità alla disciplina delle attività in deroga, che si riassumono di seguito:

Estensione delle attività in deroga: sono state introdotte nuove attività (es. medi impianti) ed è stata incrementata la soglia di alcune attività esistenti (es. pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe da 35 a 110 ton/anno): al riguardo, si precisa che sarà possibile presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l’allegato tecnico di riferimento, anche laddove l’attività/impianto è già individuata nell’elenco di cui all’allegato 1 (es. medi impianti di combustione potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà adottato il pertinente allegato tecnico; pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 tonn/anno potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico);
Possibilità di aderire all’autorizzazione, per specifiche attività esplicitamente individuate, anche nel caso di stabilimenti già autorizzati “in via ordinaria”;
Estensione della durata della autorizzazione a 15 anni dalla data di adesione; tale durata si applica “retroattivamente” anche alle attività autorizzate ai sensi della dgr 8832/2008;
Modifica delle condizioni di esclusione dalla possibilità di avvalersi del regime delle autorizzazioni in deroga in caso di utilizzo di miscele o sostanze “classificate”;
Caricamento dei dati di autocontrollo sull’applicativo AIDA 2.0 gestito da ARPA Lombardia: nel 2019 in via sperimentale;
Trasmissione della domanda di adesione in modalità telematica al SUAP, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dallo Sportello.

Il BURL (n.51 – Serie Ordinaria del 18.11.2018) con cui è stata pubblicata la dgr 11 dicembre 2018, n.983  è disponibile a questo link.

http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/

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FONTE: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/qualita-dell-aria-ed-emissioni-in-atmosfera/autorizzazioni-generali-attivita-in-deroga/autorizzazioni-generali-attivita-in-deroga

Per maggiori dettagli leggete la nostra Circolare 002_Emissioni

barbara