Ottobre 16 2020 0Comment

Vi ricordiamo le novità ambientali degli ultimi due mesi

Sono usciti in Gazzetta Ufficiale 4 provvedimenti datati 03/09/2020, sui rifiuti e altre tematiche connesse:

  • provvedimento che fa parte del “pacchetto” sull’economia circolare e che modifica la disciplina sui rifiuti e sugli imballaggi; in vigore dal 26/09/2020; (D.Lgs. 116/2020)
  • modifiche in merito a pile ed accumulatori e RAEE(rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), in particolare per il fotovoltaico; in vigore dal 27/09/2020; (D.Lgs 118/2020)
  • modifiche della normativa sui veicoli fuori uso; in vigore dal 27/09/2020; (D.Lgs 119/2020)
  • modifiche della normativa sulle discariche di rifiuti; in vigore dal 29/09/2020 (D.Lgs. 121/2020).

I decreti apportano diversi cambiamenti rispetto alla legislazione vigente, ma molti aspetti sono rimandati a futuri decreti attuativi che ne indicheranno le modalità di realizzazione.

Quello che segue pertanto è solo un elenco non esaustivo delle principali novità.

Verranno, entro fine anno, pubblicati dei video sul nuovo canale youtube: https://youtu.be/XPpWo9kTMwU.

 

Le novità più significative riguardano i seguenti aspetti già in vigore:

  1. Non è più obbligatoria la tenuta del registro di carico scarico rifiuti per le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

Mi permetto di consigliare il mantenimento della tenuta del registro almeno fino allo scarico di tutti i rifiuti attualmente in giacenza, in attesa anche di chiarimenti ministeriali.

  1. Vengono aumentati i limiti per la possibilità da parte delle Associazioni di Categoria di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti per conto delle aziende, che passano da 10 ton a 20 ton per i rifiuti non pericolosi da 2 ton a 4 ton per quelli pericolosi all’anno;
  1. Introdotta la novità di poter produrre il formulario (FIR) in format esemplare, con numero univoco, tramite i portali delle CCIAA, non ancora operativi, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.  In questo caso una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.

Ad oggi il formulario è in quadruplice copia cartacea e può essere emesso dal produttore o del trasportatore

  1. Le copie dei formulari di trasporto dei rifiuti (FIR) e dei registri  di carico e scarico dei rifiuti vanno che andavano conservati per 5 anni ora vanno conservati solo  per 3 anni.
  1. Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di comunicazione MUD, tenuta registri obbligatori e formulari.
  1. Per i veicoli fuori uso accettati dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato viene confermata la gestione del deposito temporaneo consentito fino a un massimo di 30 giorni e che potrà avvenire anche in aree scoperte e pavimentate nel caso di veicoli senza fuoriuscite di sostanze pericolose e con componenti integre.
  1. Vengono aggiunte o meglio definite alcune esclusioni dall’obbligo di redazione del formulario (ciò non esclude dall’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali):
    • per i rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, nel caso di quantitativi limitati, è prevista la possibilità di accompagnarne il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede mediante DDT;
    • trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta comunali, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;
    • trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o 30 L.

 

Attuazione rimandata a successivi decreti ministeriali:

  1. viene rivoluzionato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, con conseguenze non ancora chiare sull’obbligo della registrazione e la possibilità del loro conferimento presso ecocentri comunali.
  1. viene definito il sistema della responsabilità estesa del produttore con l’obiettivo di incoraggiare una progettazione di prodotti contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli, responsabilizzando i produttori di tali beni per tutto il loro ciclo di vita, con l’obbligo di iscrizione ad un Registro Nazionale dei produttori, di gestione dei beni diventati rifiuti in maniera diretta o tramite l’adesione ad un sistema collettivo;
  1. il sistema di tracciabilità dei rifiuti, sarà garantito dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dall’Albo nazionale gestori ambientali; risulterà inoltre in coordinamento con la comunicazione del MUD, che verrà quindi precompilato. Per i veicoli fuori uso invece verrà istituito il ‘’Registro Unico telematico’’, gestito dal MIT, che andrà a sostituire l’attuale registro di entrata ed uscita dei veicoli;
  1. il registro cronologico di carico e scarico verrà integrato con l’indicazione delle informazioni sulle quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di recupero;
  1. La Responsabilità Estesa del Produttore (Epr), uno dei principi cardine della normativa europea. Il D.Lgs 116/2020 individua e stabilisce esattamente responsabilità, compiti e ruoli. Decide, inoltre, che i produttori corrispondano un contributo finanziario per la copertura dei costi della raccolta differenziata;
  2. Si rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e della loro dispersione in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare;
  3. Deposito temporaneo: si definiscono alcune condizioni specifiche per i rifiuti da costruzione e demolizione.

barbara