Maggio 31 2020 0Comment

Vi ricordiamo che il MUD 2020 e altri adempimenti sui rifiuti hanno la scadenza posticipata al 30 giugno 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla G.U.R.I. del 17 marzo 2020, disponeva il rinvio della presentazione di diverse comunicazioni e adempimenti in campo ambientale.

L’articolo 113  del citato Decreto Legge convertito in Legge con la Legge 27/2020 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) stabilisce che sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n° 70;
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n° 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n° 188;
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n° 49;
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n° 120;
  • il Piano Gestione Solventi 2019;
  • la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A., secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite.

RIEPILOGO DELLE SCADENZE AMBIENTALI

Riferimento normativo

Descrizione

Albo Gestori Ambientali Articolo 113, comma 1, lettera d), D.L. 17 marzo 2020, n° 18 convertito con legge 27/2020 Proroga  dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 del termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, (ex art.24, comma 4, Dm 120/2014)
Autorizzazioni in scadenza Articolo 103, D.L. 17 marzo 2020, n° 18 convertito con legge 27/2020 Sospesi  dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 tutti i  procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo il 23 febbraio 2020.

La PA adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Per tutti gli atti che prevedono silenzio-assenso o silenzio-rifiuto sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente (quindi non si considera il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020)

Infine tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati – quindi anche quelli in materia ambientale – in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano  la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Dichiarazione MUD Articolo 113, comma 1, lettera a), D.L. 17 marzo 2020, n° 18 convertito con legge 27/2020 Proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 del termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD (ex  art. 6, comma 2, legge 70/1994)
FGAS Articolo 103, D.L. 17 marzo 2020, n° 18 convertito con legge 27/2020 I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ex art. 7 e 8 D.P.R. n. 146/201) in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020.

Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate(www.fgas.it), a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi).

Nel Decreto Cura Italia (l’art. 103 comma 1) sono sospesi tutti i procedimenti  amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile, sia quelli pendenti al 23 febbraio che quelli iniziati successivamente.

Sulla base di quanto sopra, la lettura combinata dei due dispositivi può far pensare (ma ad oggi non sono state citate in nessun provvedimento) che:

Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.

Piano gestione solventi (PGS)  e bilancio di massa COV per le attività soggette ad AUA e Autorizzazione Emissioni in atmosfera Regione Lombardia, Decreto n. 3795 Del 26/03/2020 Proroga dal 31/03 al 31/10/2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato (ex articolo 275 del D.L.gs 152/2006) nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi
Pile Articolo 113, comma 1, lettera b D.L. 17 marzo 2020, n° 18 convertito con legge 27/2020 Proroga  dal 30 marzo 2020 al 30 giugno 2020 del

– termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato, (ex art. 15, comma 3, D.L.gs 188/2008)

– termine per la trasmissione annuale dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (ex art.17, comma 2, lettera c), D.L.gs 188/2008)

RAEE Articolo 113, comma 1, lettera c), D.L. 17 marzo 2020, n° 18 convertito con legge 27/2020 Proroga dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020

per la presentazione della comunicazione annuale relativa alla quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Raee (ex art. 33, comma 2, D.L.gs 49/2014)

Rifiuti Indicazioni per gestione ex ordinanze articolo 191, D.L.gs 152/2006 – Schema di circolare Ministero Ambiente 27 marzo 2020 Il Ministero Ambiente fornisce indicazioni agli enti locali (Regioni, Province autonome, Comuni)  per l’emissione di contingibili e urgenti  dovessero adottare per affrontare le criticità nella gestione dei rifiuti dovute all’epidemia COVID_19.

Tra i “suggerimenti” forniti vi  è quello che gli Enti locali da oggi hanno la facoltà di:

–       raddoppiare i quantitativi dei rifiuti per il deposito temporaneo fino a 60 metri cubi di cui 20 metri cubi massimo di rifiuti pericolosi;
–       prolungare il limite annuale da 12 mesi fino a 18 mesi.

Il Ministero rimanda alle Regioni, Province e Comuni la facoltà di applicarle.
La circolare fornisce indicazioni anche in merito al deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, alle capacità di stoccaggio degli impianti, allo smaltimento in discarica e all’incenerimento rifiuti.

Rifiuti – Servizio pubblico di raccolta Documento Consiglio SNAPA 23 marzo 2020 Il documento contiene prime indicazioni generali per il servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata in particolare per:

–  rifiuti urbani prodotti in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al COVID-19, in quarantena o isolamento obbligatorio e loro modalità di incenerimento/smaltimento
– garanzie di idonei spazi di stoccaggio
– incenerimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo

Tassa / Tariffa rifiuti Articolo 107, D.L. 17 marzo 2020, n° 18 convertito con legge 27/2020 Ai Comuni è concesso di deliberare lo slittamento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per la determinazione della TARI.
Trasporti ADR Articolo 1, DM 10 marzo 2020 Proroga al 30 giugno 2020 dei certificati – aventi scadenza dal 23 febbraio al 20 giugno

2020 – di formazione professionale ADR per il trasporto di merci pericolose (art.4  Dm Trasporti 6 ottobre 206)

 


MEMO su chi deve presentare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha reso noto che il modello di dichiarazione ambientale (MUD) allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n.8 alla Gazzetta ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato anche per questo anno e dovrà essere utilizzato per presentare le dichiarazioni, riferite all’anno 2019, entro il 30 giugno 2020, a seguito del posticipo della scadenza previsto dall’art. 113 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020

Di conseguenza valgono le stesse regole utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2019, non varia il modello, non variano le informazioni da presentare, non varia la modalità di presentazione e non variano i soggetti obbligati.

Chi è obbligato a presentare il MUD 2020?

I principali soggetti alla presentazione della dichiarazione sono:

  • Aziende che nell’anno 2019 hanno prodotto rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
  • Aziende che nell’anno 2019 hanno prodotto esclusivamente rifiuti non pericolosi, ma che hanno più di 10 dipendenti (nella sua totalità, considerando solamente i dipendenti) da lavorazioni industriali e artigianali;
  • Aziende che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  • Le aziende che trasportano i propri rifiuti pericolosi, iscritte alla categoria 2-bis (Albo Gestori Ambientali);
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

 

barbara