Abstract: Nonostante le recenti modifiche legislative con il Collegato Lavoro 2025, l’obbligo per i datori di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento ai dipendenti rimane invariato, così come la responsabilità dei lavoratori di esibirlo. Il regime sanzionatorio per inadempienze rimane confermato, sottolineando l’importanza della conformità in materia di identificazione nei cantieri.
Introduzione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n° 656 del 23 gennaio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri e/o i appalto (he si tratti di un POS o un DUVRI), in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024 (Collegato Lavoro).
Questa nota riassume gli obblighi, le sanzioni e le novità normative, con un focus sulle implicazioni per i lavori in appalto/opera e subappalto.
Obblighi e Modifiche Normative
- Importante: Già dal 1° ottobre 2006, i datori di lavoro nel settore edile erano tenuti a fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento con foto e dati identificativi, da esporre durante l’attività lavorativa. Tale obbligo si estendeva anche ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri.
- D.Lgs. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni: Il cosiddetto Testo Unico per la Sicurezza ha confermato tali adempimenti, ampliandone l’applicazione a tutti i settori e legandoli alle attività in appalto, opera o subappalto. L’articolo 26, comma 8 (del citato Decreto Legislativo), impone ai datori di lavoro di fornire il tesserino, mentre l’articolo 20, comma 3 (stesso D.Lgs), obbliga i lavoratori ad esibirlo.
- Novità 2025: La Legge 203/2024 (Collegato Lavoro) ha abrogato alcune disposizioni precedenti (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del Decreto Legge 223/2006), ma non ha modificato l’obbligo generale del tesserino di riconoscimento.
Imprese Familiari e Lavoratori Autonomi
Anche i membri di imprese familiari (articolo 230-bis del Codice Civile) e i lavoratori autonomi (articolo 2222 del Codice Civile) che operano in contesti di appalto, opera o subappalto sono tenuti a dotarsi del tesserino di riconoscimento, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/2008 e, s.m.i..
In caso di violazione, sono soggetti a sanzioni amministrative da 50 a 300 euro (articolo 60, commi 1 e 2).
Sanzioni
Il regime sanzionatorio relativo al tesserino di riconoscimento non ha subito modifiche.
- Datore di lavoro: Il datore di lavoro che non fornisce il tesserino ai propri dipendenti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (articolo 55, comma 5, lettera i, del D.Lgs. 81/2008 e, s.m.i.).
- Lavoratore: Il lavoratore che, pur avendo il tesserino, non lo espone, è soggetto a una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro (articolo 59, comma 1, lettera b).