Febbraio 03 2021 0Comment

Stralci di articoli sull’aggiornamento della formazione e la questione NO VAX in ambito professionale

COVID-19: sono validi gli attestati scaduti?

Per rispondere a questa domanda  vi alleghiamo un articolo del sito www.eshqconsulting.it scritto dalla Dott.ssa serena Vinattieri

 

È indubbio che l’emergenza COVID-19 e le varie misure di contenimento attuate per il contenimento del virus SARS-CoV-2 abbiano rallentato nel 2020 le attività di formazione e aggiornamento, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

La prima questione è se sia possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l’aggiornamento?

Cosa dice il Ministero del Lavoro

Riguardo all’applicazione dell’articolo 103 del decreto-legge 18/2020 anche agli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza, si può fare riferimento ad una FAQ apparsa sul sito del Ministero del Lavoro che cita l’articolo 103 in relazione alla possibilità di “posticipare” la formazione e l’aggiornamento a causa dell’emergenza.

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l’aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.

 

La validità degli attestati in materia di salute e sicurezza

Veniamo dunque alla seconda questione relativa alla validità degli attestati in materia di salute e sicurezza.

Visto che il Consiglio dei ministri, riunito il 13 gennaio, ha deliberato la nuova proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.

In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. E dunque, con la nuova proroga dello stato di emergenza, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Segnaliamo, inoltre, che la legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 è in vigore dal 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Fonte: Punto sicuro.

 


 

Si può licenziare il dipendente se non si vaccina?

Sono scattati a partire dal 26 dicembre i primi vax day, a cui hanno fatto seguito i dibattiti, tra quanti sostengono che la vaccinazione di massa sia la strada giusta per tornare quanto prima alla normalità e quelli che invece ritengono il vaccino non sicuro. Tra i vari dibattiti, degno di nota è quello che in questi giorni si sta svolgendo tra illustri esperti del diritto, magistrati ed avvocati, i quali cercano di rispondere ad una domanda: “si può licenziare il dipendente se non si vaccina?”.

L’ art. 2087 del codice civile pone in capo al datore di lavoro un obbligo dalla validità costante e dall’attualità permanente consistente nel dovere inderogabile di adottare le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Viene sancito il cd. debito di sicurezza del datore di lavoro, non circoscritto alla sola osservanza delle misure imposte dalle disposizioni legislative, ma comprensivo di tutti gli interventi concretamente necessari ed attuabili per prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Inoltre, il legislatore ha previsto un obbligo per il datore di lavoro e per il lavoratore. Il primo è obbligato a predisporre strumenti per informare e formare i lavoratori sui rischi derivanti dall’attività lavorativa. Il secondo è obbligato ad attuare quanto predisposto dal datore di lavoro, divenendo protagonista assoluto nell’attuazione dei presidi di sicurezza secondo il principio dell’autotutela.

Attualmente il vaccino appare l’unico strumento in grado di tutelare i lavoratori ed in particolare alcune categorie di essi che, per il tipo di mansione svolta o la predisposizione dell’ambiente di lavoro, risultano maggiormente esposti al rischio di contrarre il virus.

Però, in linea con il cd. diritto all’autodeterminazione terapeutica, è esclusa la sottoposizione del soggetto a trattamenti obbligatori se non quando è la legge a disporlo per tutelare la salute della collettività e l’incolumità di altre persone.

In conclusione, per poter arrivare a concepire come lecito il licenziamento del lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione, il legislatore nazionale avrebbe dovuto prevedere come obbligatorio un determinato trattamento sanitario. Sulla base del principio di precauzione e dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili.

La riluttanza del legislatore nazionale a prevedere il vaccino come obbligatorio lede i diritti del lavoratore che sembra essere l’unico soggetto sul quale ricadranno le conseguenze della sua ipotetica scelta di non vaccinarsi.

Inoltre, obbligare il lavoratore a vaccinarsi in mancanza di una legge statale violerebbe il suo diritto all’autodeterminazione.

Per leggere l’articolo intero: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/il-datore-di-lavoro-puo-licenziare-il-dipendente-che-rifiuta-di-vaccinarsi-AR-20737/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5&utm_campaign=nl20210113%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+13+gennaio+2021&iFromNewsletterID=3470%20-%20Copyright%20%C2%A9%20All%20Rights%20reserved%201999-2019%20-%20All%20Rights%20Reserved.

SU QUESTO ARGOMENTO VI SONO ANCHE ARTICOLI DISCORDANTI, noi vi forniamo tutte le versioni al fine di poter affrontare l’argomemnto con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui, in questo caso il Medico è l’attore principale e definire una strategia che tuteli tutti i lavoratori e tutti i settori: salute, economia e diritti di ciascuno di noi.

barbara