Il Senato (10.10.2024 – Atto Senato n° 1264/2024) ha appena approvato un disegno di legge che introduce cambiamenti significativi al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni). DdL Collegato lavoro 2024
Queste novità, in vigore dall’11 dicembre 2024, avranno un impatto importante sia sulle aziende che sui lavoratori.
Barbara Calvi analizza le principali modifiche e cosa comportano in termini di tutela della salute, efficienza e responsabilità.
Cosa cambia concretamente?
Il decreto interviene su diversi aspetti cruciali, con l’obiettivo di rendere il sistema di sicurezza sul lavoro più efficace e trasparente. Ecco i punti chiave:
- Maggiore controllo sui medici competenti: Il Ministero della Salute effettuerà verifiche periodiche per garantire che i medici competenti mantengano gli standard formativi richiesti. Questo significa maggiore affidabilità e professionalità nella sorveglianza sanitaria.
- Visite mediche più snelle: La visita medica preventiva sarà estesa anche alla fase pre-assuntiva, mentre quella successiva ad un’assenza di oltre 60 giorni diventerà facoltativa. Si eviteranno così inutili duplicazioni di esami, con un risparmio di tempo e risorse.
- Stop alla burocrazia: I ricorsi sui giudizi di idoneità saranno gestiti dalle ASL, snellendo le procedure e garantendo tempi più rapidi.
- Più sicurezza nei luoghi di lavoro: L’uso di locali sotterranei o semi sotterranei sarà consentito solo in presenza di condizioni di sicurezza rigorose, con adeguata aerazione, illuminazione e microclima. Inoltre, il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Sanzioni più severe: Le sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza saranno estese e inasprite, per responsabilizzare maggiormente datori di lavoro e dirigenti.
- Monitoraggio costante: Il Ministro del Lavoro presenterà annualmente alle Camere una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo un monitoraggio costante e la possibilità di interventi mirati.
Il commento di Barbara Calvi:
“Queste modifiche rappresentano un passo avanti importante nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’obiettivo è quello di creare un sistema più efficiente, trasparente e al passo con i tempi, senza gravare sulle finanze pubbliche. È fondamentale che imprese e lavoratori siano consapevoli delle nuove norme e si adoperino per applicarle correttamente.”
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Tabella delle modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e, successive modifiche ed integrazioni
Articolo | Testo originale modificato | Nuovo testo aggiunto o modificato |
Art. 12, comma 2 | «Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per gli interpelli.» | «Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.» |
Art. 14-bis | – | Nuovo articolo aggiunto: «Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti.» |
Art. 38, comma 4-bis | – | Nuovo comma aggiunto: «Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4.» |
Art. 41, comma 2 | «Visita medica preventiva» | Nuova formulazione: «Visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva.» |
Art. 41, comma 2-bis | «Il medico competente tiene conto delle risultanze degli esami clinici già effettuati.» | Sostituzione completa: «Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.» |
Art. 41, comma 4-bis | «2009» | Nuova formulazione: «2024.» |
Art. 41, comma 9 | «All’organo di vigilanza.» | Nuova formulazione: «All’azienda sanitaria locale.» |
Art. 65, comma 2 | «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando rispettano requisiti di sicurezza.» | Nuova formulazione: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.» |
Art. 65, comma 3 | «Il datore di lavoro comunica l’utilizzo dei locali all’autorità competente.» | Nuova formulazione: «Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.» |
Art. 304, comma 1, lettera b) | «Commi 1 e 2.» | Nuova formulazione: «Commi 1, 2, 3, 4 e 5.» |
Articolo interessante: https://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/ddl-lavoro-2024.htm