Marzo 10 2020 0Comment

#RESTIAMO A CASA

BUONGIORNO

ieri è stato emanato un nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che modifica il DPCM dell’8 marzo u.s.

Parola chiave restare a casa!

Il DPCM estende le disposizioni dell’articolo 1 a TUTTE le Regioni e Provincie del territorio nazionale ITALIA.

Tali disposizioni producono effetto dalla data di oggi (del 10 marzo 2020) e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il DPCM parla di motivati spostamenti senza darne una precisa definizione quindi EVITAMO ogni spostamento delle persone fisiche,  salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

QUI DI SEGUITO VI METTIAMO IL DOCUMENTO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA TENERE IN AUTO. modulo_autodichiarazione_spostamenti_09134557.pdf

La falsa dichiarazione è sanzionabile.

Ecco la copia del decreto DPCM 9 marzo 2020 Gazzetta

e la copia dell’ordinanza Ordinanza DPC 09 marzo 2020 n. 648

Schermata 2020-03-10 alle 09.37.33

In attesa di chiarimenti ufficiali dal Governo, dopo la conferenza dell’Assessore Regionale Gallera ed alcuni chiarimenti dal dipartimento di Protezione Civile nonché dai Ministeri, ecco alcune risposte alle tante domande che circolano:

⭕ Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?

Sì, per lavoro è consentito, ma i datori di lavoro sono invitati a mettere in ferie le persone e a limitare l’attività a ciò che non è rimandabile.

Sui luoghi di lavoro vanno prese tutte le precauzioni per evitare la diffusione del contagio: distanza di minimo un metro possibilmente 2 metri. Per chi a contatto con trasportatori, corrieri, alle reception ecc… mettere la mascherina anche se NON positivi e/o asintomatici

⭕ Posso uscire dalla Lombardia?

Solo per motivazioni urgenti ed indifferibili di lavoro e/o salute.

⭕ Sono fuori dalla Lombardia posso rientrare?

Si sono consentiti i rientri al proprio domicilio.

⭕ Bar e Ristoranti possono rimanere aperti?

Si, con le persone sempre sedute e chiusura totale dalle ore 18 alle ore 6. GIÀ OGGI SI PARLA DI UN NUOVO DECRETO PER FINE SETTIMANA CHE CHIUDERÀ GLI ESERCIZI PUBBLICI BAR E RISTORANTI (ANCHE DA ASPORTO)

⭕ Pizzerie d’asporto possono aprire dopo le 18?

Si, aperte, contingentando gli ingressi e dentro rispettare la distanza minima di un metro.

Non ci si ferma a mangiare ne a bere. L’asporto è quindi consentito.

⭕ Estetiste, parrucchieri, dentisti possono aprire?

Si è ancora in attesa di una risposta a livello territoriale, perché si tratta di attività che evidentemente non possono mantenere una distanza di un metro fra la persona e l’operatore.

⭕ Posso andare a mangiare dai parenti?

Se sono anziani, evitate. Non è uno spostamento necessario.

La logica è di STARE IL PIÙ POSSIBILE NELLA PROPRIA CASA, per evitare che il possibile contagio si DIFFONDA. Nessuno di noi oggi è IMMUNE! Non fate i supereroi, ognuno di noi è un possibile veicolo del virus.

⭕ Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?

Sì, preferibilmente in campagna, in posti dove non c’è assembramento e mantenendo sempre le distanze. Non è vietato uscire, ma è da evitare il radunarsi in gruppetti (anche familiari non in senso stretto, cioè evitare incontri con persone che vivono già nella stessa abitazione) tutti insieme.

⭕ Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle il più possibile.

⭕ Posso andare a fare la spesa in paese?

Sì, è possibile, ma i TUTTI I COMMERCIANTI da oggi sono tenuti a stabilire un NUMERO MASSIMO DI PERSONE che può stare all’interno del NEGOZIO (sulla base della superficie).

Gli altri devono passare in un secondo momento o aspettare fuori, mantenendo la distanza di un metro gli uni dagli altri.

⭕ I corrieri merci possono circolare?

Si, possono circolare.


Oltre a quanto disposto nel citato articolo 1, è, anche, precisato che:

  • sull’intero territorio nazionale – TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE – è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • la lettera d) dell’articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse  nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”.

Con l’articolo 2 del provvedimento è, invece, precisato che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 creando, in verità, una minimo di confusione; resta, invece, in vigore l’articolo 4 del DPCM 8 marzo 2020.

barbara