Dicembre 09 2025 0Comment
Rentri

RENTRI: non dimenticate che a febbraio p.v. ci sarà il FIR DIGITALE

Oggetto: RENTRI e FIR DIGITALE: Guida Completa alla Transizione Operativa – Scadenza 13 Febbraio 2026

Gentile Cliente,

La gestione dei rifiuti sta subendo la più grande trasformazione degli ultimi anni. Il passaggio dal cartaceo al digitale non è solo una questione burocratica, ma un cambiamento radicale dei processi operativi quotidiani.

Come evidenziato nelle guide ministeriali, la normativa di rango primario (articoli 188 e 193 del TUA) resta invariata, ma cambiano gli strumenti.

Il 13 febbraio 2026 entrerà in vigore l’obbligo del FIR Digitale per una vasta platea di soggetti.

Questa guida è stata creata per accompagnarvi passo dopo passo, analizzando gli aspetti tecnici, operativi e le azioni urgenti da intraprendere.

 

IL CONTESTO NORMATIVO E LE SCADENZE

Il FIR digitale, disciplinato dal D.M. 59/2023 (articoli 5 e 7), sostituisce il modello cartaceo per tracciare il trasporto dei rifiuti.

Nonostante il passaggio al digitale, le regole fondamentali rimangono le stesse:

  • Responsabilità: Il produttore resta responsabile della corretta classificazione e avvio a recupero/smaltimento.
  • Contenuto: Le informazioni da inserire nel FIR non cambiano rispetto all’allegato del D.M..

Chi è obbligato dal 13 febbraio 2026?

Il FIR digitale diventerà obbligatorio per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi.

Per i rifiuti non pericolosi, l’obbligo scatta se il produttore è tenuto all’iscrizione al RENTRI:

  1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti. Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
  2. Produttori di rifiuti pericolosi. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
  3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.
  4. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione. Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
  5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
  6. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali e artigianali;
    • Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
    • Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
  7. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume di affari superiore a 8.000 euro. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l’azienda supera una certa soglia di fatturato, l’iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

 

Nota Bene: Se un produttore non è obbligato al RENTRI (esempio: piccolo commerciante, ufficio con meno di 10 dipendenti per rifiuti non pericolosi), continuerà a usare il FIR cartaceo. Dovrete quindi gestire un doppio binario (carta/digitale) per un periodo transitorio.

 

FASE 1: L’INTEROPERABILITÀ DEI SOFTWARE

(Azione prioritaria da svolgere SUBITO)

Il FIR digitale non è un PDF statico, ma un flusso di dati.

Il cuore del sistema è, per chi possiede un software di gestione dei rifiuti,  l’interoperabilità tra il vostro gestionale e la piattaforma RENTRI.

Cosa verificare con il vostro fornitore software:

  1. Vidimazione Digitale: Il software deve essere in grado di richiedere e ottenere un codice univoco dal RENTRI per ogni formulario, che sostituisce la vidimazione fisica in Camera di Commercio.
  2. Trasmissione Dati: Il sistema deve garantire la trasmissione automatica dei dati. Ad esempio, il trasportatore deve trasmettere i dati entro 10 giorni lavorativi, mentre il destinatario ha solo 2 giorni lavorativi per inviare il FIR firmato e datato.
  3. Conservazione Sostitutiva: I FIR digitali vanno conservati digitalmente a norma di legge (come già avviene oggi per il registro RENTRI: Vi ricordo che almeno una conservazione sostitutiva dovrà essere fatta per il 12.02.2026). Assicuratevi che il vostro software includa questo servizio; in caso contrario attivatevi per avere il servizio nei primi giorni del prossimo anno.

FASE 2: L’APP RENTRI E LA GESTIONE IN MOBILITÀ

(Strumento indispensabile per Autisti e Operatori)

L’Articolo 7 del D.M. 59/2023 impone che, durante il trasporto, il rifiuto sia accompagnato da una copia del FIR (cartacea o digitale) esigibile ai controlli. L’App “RENTRI FIR Digitale” è lo strumento ufficiale per assolvere a questo obbligo e per gestire le firme.

Funzionalità chiave dell’APP:

  • Firma in Mobilità: Il produttore e il trasportatore possono firmare il FIR direttamente su smartphone o tablet prima della partenza.
  • Gestione Anomalie: L’autista può registrare eventi come “Sosta Tecnica”, “Trasbordo Parziale” o “Trasbordo Totale” direttamente dall’App.
  • Controllo su Strada: L’App genera un QR Code che le autorità possono scansionare per verificare la validità del trasporto, eliminando la necessità di portare pile di carta in cabina.

APP da scaricare:

Iter:

FASE 3: IL CICLO DI VITA DEL FIR DIGITALE (Passo dopo Passo)

Ecco come cambia l’operatività quotidiana rispetto a oggi.

  1. Emissione e compilazione

Il FIR continua a poter essere emesso dal produttore o dal trasportatore (su richiesta del produttore)

  • Si accede al portale o al gestionale.
  • Si compilano i dati (Produttore, Destinatario, Trasportatore, Rifiuto).
  • Se il FIR è emesso dal trasportatore, il produttore deve comunque firmarlo per validarlo.
  • Importante: I dati possono essere modificati SOLO prima della firma. Dopo la firma, il documento è bloccato.
  1. Vidimazione e Firma alla partenza

Non serve più recarsi in Camera di Commercio.

La vidimazione è istantanea tramite assegnazione di un codice, questa modalità è già attiva e non cambia dal 13.02.2025.

  • Il produttore firma digitalmente (può usare l’App se non è al PC).
  • Il trasportatore controfirma per presa in carico.
  • Il sistema genera il documento digitale pronto per il viaggio.
  1. Durante il trasporto

L’autista viaggia con l’App attiva.

In caso di controllo, mostra il FIR digitale sul dispositivo.

Se avvengono imprevisti (es. guasto al mezzo), l’autista registra la “Sosta Tecnica” o il “Trasbordo” sull’App, garantendo la tracciabilità in tempo reale.

  1. Arrivo a destino e chiusura FIR e quindi responsabilità del produttore

Il destinatario riceve il carico e verifica la corrispondenza (peso, tipologia).

  • Inserisce il peso verificato (es. accettazione parziale o totale).
  • Firma digitalmente per accettazione.
  • La Rivoluzione: Una volta firmato dal destinatario, il FIR completo viene reso disponibile immediatamente a produttore e trasportatore sul portale RENTRI.

Non bisogna più attendere 3 mesi per la restituzione della quarta copia cartacea. Questo assolve la responsabilità del produttore (Art. 188 del cosiddetto TUA).

PUNTI DI ATTENZIONE E SANZIONI

  • Tempistiche di trasmissione: Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione al RENTRI (es. i 2 giorni per il destinatario) comporta sanzioni amministrative. Rimane valida la tempistica di registrazione di 10 giorni per il trasportatore.
  • Sanzioni penali: Per i rifiuti pericolosi, le sanzioni sono state inasprite, prevedendo anche la reclusione per false dichiarazioni.
  • Doppio binario: Preparatevi a gestire clienti “misti” se siete trasportatori o destinatari. Un impianto di destinazione riceverà sia FIR digitali (da produttori iscritti) sia FIR cartacei (da piccoli produttori esonerati). La logistica dovrà essere impeccabile.

COSA FARE OGGI STESSO

  1. Verifica iscrizione: Controllate se rientrate nelle categorie obbligate dal 13 febbraio 2026.
  2. Download App: Fate scaricare l’App “RENTRI FIR Digitale” ai vostri autisti e responsabili ambientali e iniziate a configurarla.
  3. Ambiente DEMO: Il RENTRI mette a disposizione un ambiente di prova. Usatelo per simulare emissioni, firme e gestioni di anomalie senza valore legale, per formare il personale.

🔗 RISORSE UTILI:

servizi_supporto_app_fir_digitale

servizi_supporto_fir_ciclo2025

La transizione richiede tempo e formazione.

Non aspettate l’ultimo giorno.

Noi siamo a vostra disposizione per supportarvi in questo cambiamento epocale.

Cordiali saluti,

Barbara


COSA SCRIVE RENTRI NEL SUO PORTALE, NELL’AREA DI SUPPORTO:

Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)

Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti.

I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:

  • certificati qualificati eIDAS
  • Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)
  • certificati di identificazione elettronica eIDAS
  • Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)
  • certificato di firma remota RENTRI
    • valido solo nel RENTRI
    • è riferito all’Operatore
    • non va confuso con il certificato interoperabilità
    • utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet

Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR)

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.

La stampa cartacea del FIR digitale (xFIR) non necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore e non è soggetta alla conservazione per tre anni prevista dall’art.193 comma 4 del Dlgs 152/2006.

La vidimazione e la compilazione del xFIR deve comunque avvenire in modalità digitale.

Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione

Prima dell’avvio del trasporto

Il FIR digitale (xFIR) può essere:

  • emesso e compilato:
    • dal produttore/detentore;
    • oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore);
    • secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
  • modificato:
    • dal produttore/detentore
    • dal trasportatore
  • annullato dal soggetto che lo ha vidimato

Al momento dell’avvio del trasporto

Il FIR digitale (xFIR) deve essere:

  • Completo dei dati relativi a:
    • Produttore/ detentore;
    • Destinatario;
    • trasportatore (uno o più);
    • intermediario (se presente);
    • caratteristiche del rifiuto;
    • data e ora di inizio trasporto;
    • cognome e nome del conducente;
    • targa automezzo.
  • Firmato digitalmente da:
    • produttore/detentore
    • trasportatore

Dopo l’avvio del trasporto

Una volta che trasportatore e produttore /detentore hanno firmato digitalmente il FIR digitale:

  • i seguenti dati non possono più essere modificati:
    • produttore /detentore
    • destinatario
    • trasportatore (uno o più)
    • intermediario (se presente)
    • caratteristiche del rifiuto
    • data e ora di inizio trasporto
    • cognome e nome del conducente
    • targa automezzo
  • Il FIR non può essere annullato.

Durante il trasporto

Se durante il viaggio si rende necessario un trasbordo1 (parziale o totale) o una sosta tecnica il trasportatore integra il FIR digitale (xFIR), anche in mobilità, mediante:

  • il proprio sistema gestionale interoperabile con il RENTRI;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di sistemi gestionali.

Il trasportatore sottoscrive digitalmente il FIR digitale a seguito degli aggiornamenti.

 

Conclusione del trasporto

Il destinatario inserisce i dati di accettazione o respingimento mediante:

  • il proprio sistema gestionale interoperabile con il RENTRI;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di sistemi gestionali.
  • Il destinatario sottoscrive digitalmente il FIR digitale (xFIR) al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto.

In caso di accettazione parziale o respingimento, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR digitale, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.

Il rifiuto non accettato può:

  • essere restituito al produttore/detentore;
  • essere conferito a un altro impianto di trattamento rifiuti. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del nuovo destinatario nel campo 16 del FIR e lo sottoscrive digitalmente.

Il destinatario restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale (xFIR) a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

La restituzione del FIR digitale (xFIR) consente di adempiere agli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b) del Dlgs 152/2006.

FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento

Dopo il 13/02/2026 i trasportatori e i destinatari dovranno essere in grado di gestire il FIR cartaceo o digitale (xFIR), sulla base delle modalità utilizzate dal produttore/ detentore.

Infatti, la modalità di emissione del FIR da parte del produttore/detentore definisce l’ adempimento da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore emette digitalmente il FIR, in quanto soggetto obbligato o utilizzatore su base volontaria, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, in quanto soggetto non obbligato all’emissione digitale, la gestione del FIR deve avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.

Restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR)

Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti al fine di consentire al produttore/detentore di adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b) del Decreto legislativo n. 152 del 2006,

La copia del formulario digitale è resa disponibile a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti, anche mediante interoperabilità.

La restituzione è obbligatoria in tutti i casi, inclusi:

  • rifiuti pericolosi e non pericolosi
  • respingimento (parziale o totale) del rifiuto

Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRI

FIR DIGITALE (xFIR)

Entro 90 giorni dalla restituzione della copia completa del XFIR da parte del destinatario – restituzione che deve avvenire entro due giorni dalla presa in carico – tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione sono tenuti a scaricare la copia completa attraverso:

  • l’interoperabilità tra il sistema gestionale del destinatario e il RENTRI;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il produttore e/o gli altri soggetti intervenuti nella movimentazione possono, tramite la funzione di conferma della copia digitale, comunicare al destinatario di aver preso visione della copia.

FIR CARTACEO

Il trasportatore può trasmettere al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario, mediante:

  • consegna diretta;
  • trasmissione tramite PEC;
  • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Nel caso di utilizzo dei servizi RENTRI, gli operatori possono scaricare in autonomia la copia entro90 giorni, accedendo direttamente al portale anche dall’area pubblica, senza necessità di iscrizione o registrazione.

Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI

I produttori/detentori, i trasportatori e i destinatari iscritti al RENTRI devono trasmetterei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

  • interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
  • servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in tutti i casi di:

  • accettazione
  • respingimento (parziale o totale) del rifiuto

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto:

  • dal soggetto delegato;
  • o dal trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR).

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

 

Intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitale

L’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti non rientrano tra i soggetti per i quali è prevista la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi al sistema informatico RENTRI (art.15 comma 3 del DM 59/2023).

Tuttavia, i loro dati identificativi devono essere riportati nel FIR.

Questi soggetti possono scaricare la copia completa del FIR digitale tramite:

  • interoperabilità tra il proprio sistema gestionale e il RENTRI
  • servizi di supporto RENTRI messi a disposizione dal RENTRI.

Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella copia completa del FIR, compilata e sottoscritta dal destinatario.

Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non dispongono della copia completa:

  • trasmettono i dati disponibili in loro possesso
  • effettuano una seconda trasmissione al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR

In caso di annullamento del FIR digitale (che può avvenire solo prima dell’avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR non devono essere trasmessi

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