A seguito del comunicato del MASE del 30 gennaio 2026, si delinea il quadro operativo per le imprese che devono gestire l’uscita dal Registro Elettronico Nazionale (RENTRI) dopo le modifiche introdotte dalla Legge 199/2025.
Chi sono i soggetti ESCLUSI (Art. 188-bis, comma 3-bis)
La nuova normativa ha ridefinito il perimetro dell’obbligo.
Oltre ai consorzi di filiera, l’esclusione principale riguarda i produttori di rifiuti che rientrano nelle semplificazioni dell’Art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/06 e, s.m.i.
Nello specifico:
- Comma 5 (Attività di servizio e manutenzione): Si riferisce ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili, assistenza sanitaria e attività di servizi. Per questi soggetti, il luogo di produzione del rifiuto si considera coincidente con la sede del manutentore o del soggetto che svolge l’attività, permettendo una gestione semplificata (spesso tramite Documento di Trasporto o convenzioni particolari).
- Comma 6 (Piccoli produttori e Centri di raccolta): Include i produttori di rifiuti non pericolosi che non rientrano nell’organizzazione di ente o impresa (es. piccoli artigiani o commercianti con soglie minime. Vedi nota) e i gestori dei centri di raccolta comunali per specifiche frazioni.
Cosa fare: Questi soggetti, se già iscritti, devono presentare la pratica di cancellazione entro il 30 marzo 2026 tramite l’area operatori del portale RENTRI.
La cancellazione sarà immediata.
NOTA:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8,
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti,
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Chi restano i soggetti OBBLIGATI
Nonostante le esclusioni, l’impianto del RENTRI conferma l’obbligo di iscrizione per le seguenti categorie:
- Destinatari di rifiuti: Enti e imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento.
- Produttori di rifiuti pericolosi: Tutte le imprese e gli enti che generano rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti (salvo le deroghe specifiche per le attività di manutenzione sopra citate).
- Raccoglitori e Trasportatori professionali: Chiunque trasporti rifiuti pericolosi o non pericolosi a titolo professionale.
- Commercianti ed Intermediari: Operatori che gestiscono la compravendita o l’intermediazione di rifiuti pericolosi (anche senza detenzione).
- Produttori di rifiuti non pericolosi (Art. 189, comma 3): Imprese e enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, e da fanghi di depurazione o trattamento acque.
Aspetti Economici
Il MASE ha ribadito che la cancellazione per “norma di legge” non dà diritto al rimborso dei contributi annuali o dei diritti di segreteria già versati.
Le somme restano acquisite al sistema.
| Soggetto | Azione richiesta | Scadenza |
| Soggetti esclusi ex L. 199/2025 | Invio pratica di cancellazione via portale | 30 marzo 2026 |
| Soggetti ancora obbligati | Nessuna azione (mantenimento iscrizione) | In vigore |
NOTA DI CHIUSURA: Avvio del FIR Digitale
Si ricorda a tutti gli operatori (sia obbligati che in fase di cancellazione) che il 13 febbraio 2026 segna una data spartiacque per la tracciabilità: parte ufficialmente l’obbligo del FIR digitale (Formulario di Identificazione del Rifiuto).
A partire da tale data, la gestione cartacea dei formulari inizierà a essere definitivamente sostituita dalle procedure dematerializzate integrate nel sistema RENTRI. Si raccomanda di verificare entro tale scadenza il possesso dei requisiti tecnici (firme digitali e credenziali di accesso) per non bloccare le movimentazioni dei rifiuti.
I FIR digitali dei rifiuti pericolosi devono essere trasmessi al RENTRI entro 2 giorni per i destinatari ed entro 10 giorni per i produttori.
Presentazione FIR DIGITALE – Albo Nazionale Gestori Ambientali
