Gennaio 29 2026 0Comment

Regione Lombardia: Nuova Legge sulla Formazione Sicurezza (PDL 132). Applicazione differita: obblighi e sanzioni scatteranno solo dopo i decreti attuativi e l’avvio della piattaforma regionale.

Oggetto e Finalità

La legge mira a migliorare la salute e sicurezza sul lavoro attraverso una stretta regolamentazione della formazione e dell’aggiornamento previsti dal D.Lgs. 81/08 e, s.m.i..

 

Esclusioni: La legge non si applica ai corsi di prevenzione incendi, conduzione generatori a vapore, rimozione amianto e quelli oggetto di disposizioni statali esclusive .

  1. Elenco Regionale dei Soggetti Formatori (Art. 2)

Viene istituito un elenco regionale obbligatorio presso la struttura competente in materia di sanità, diviso in tre sezioni:

  • Sezione I (Istituzionali): Iscritti di diritto. Include ASST, AREU, Fondazioni IRCCS, POLIS-Lombardia e i soggetti dell’Accordo Stato-Regioni (es. Università, INAIL, Vigili del Fuoco) .
  • Sezione II (Accreditati): Soggetti già accreditati al sistema regionale (L.r. 19/2007) che possiedono esperienza triennale specifica in sicurezza (salvo per corsi base lavoratori/preposti), assenza di liquidazione giudiziale e assenza di gravi sanzioni nel biennio precedente .
  • Sezione III (Altri soggetti): Altri soggetti formatori (ex Accordo Stato-Regioni punto 1.3) con gli stessi requisiti di esperienza triennale e assenza di sanzioni previsti per la Sezione II .

Importante: L’iscrizione abilita all’erogazione dei corsi nel territorio regionale.

  1. Piattaforma Informatica e Tracciamento (Art. 3)

Viene creata una piattaforma informatica regionale per il monitoraggio, accessibile alle ATS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per vigilanza .

  • Obblighi: I soggetti formatori (tutte le sezioni) e i datori di lavoro che organizzano corsi interni devono inserire la comunicazione di avvio corso (con elenco allievi e calendario) e, entro 30 giorni dalla fine, la comunicazione di conclusione .
  • Attestati: La piattaforma gestirà il rilascio degli attestati.
  1. Sistema Sanzionatorio (Art. 4)

La legge introduce sanzioni amministrative severe irrogate dalle ATS:

  • Erogazione corsi senza iscrizione all’elenco (Sez. II e III): Sanzione da € 5.000 a € 30.000 + divieto di iscrizione per 12 mesi.
  • Mancata comunicazione dati alla piattaforma: Sanzione da € 500 a € 3.000 per ogni corso + sospensione dall’elenco fino a 6 mesi.
  • Rilascio attestati fuori piattaforma: Sanzione da € 100 a € 600 per ogni attestato. Tali attestati non sono validi.
  • Dichiarazioni non veritiere: Revoca dell’iscrizione (nuova istanza possibile solo dopo 12 mesi).
  1. Monitoraggio e Clausola Valutativa (Art. 7 bis)

È previsto un monitoraggio biennale da parte della Giunta al Consiglio regionale su: stato di attuazione, numero di iscritti all’elenco, corsi registrati, sanzioni irrogate e utilizzo delle risorse .

 

Entrata in Vigore e Applicazione (Dettaglio Temporale)

L’entrata in vigore delle disposizioni è scaglionata e subordinata all’adozione di atti amministrativi successivi (Delibere di Giunta Regionale – DGR).

Fase 1: Definizione delle regole (Entro 6 mesi)

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta definisce:

  1. Modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’elenco formatori.
  2. Caratteristiche della piattaforma informatica, rilascio attestati e data di attivazione.

Fase 2: Applicazione degli obblighi (30 giorni dopo le Delibere) Le seguenti norme si applicano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL delle delibere di Giunta sopra citate:

  • L’abilitazione all’erogazione dei corsi tramite iscrizione all’elenco (Art. 2 comma 7).
  • L’obbligo di inserimento dati in piattaforma per formatori e datori di lavoro (Art. 3 commi 2 e 3).
  • La sanzione per chi eroga corsi senza essere iscritto all’elenco (Art. 4 comma 1).
  • La revoca per dichiarazioni non veritiere (Art. 4 comma 4).

Fase 3: Applicazione delle sanzioni sui dati (6 mesi dopo la Piattaforma) Le sanzioni relative al mancato invio delle comunicazioni (avvio/fine corso) e al rilascio di attestati non conformi (Art. 4 commi 2 e 3) si applicano solo trascorsi 6 mesi dalla data di attivazione della piattaforma.

 


ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE:

  1. Se l’impresa eroga la formazione internamente (Datore di Lavoro che fa formazione diretta)

Se l’azienda organizza e svolge internamente i corsi per i propri lavoratori, preposti e dirigenti (nei casi previsti dall’Accordo Stato-Regioni), viene equiparata ai soggetti formatori per quanto riguarda gli obblighi di tracciamento.

In questo caso, l’impresa dovrà:

  • Accedere alla Piattaforma Regionale: Dovrà accreditarsi o accedere alla nuova piattaforma informatica predisposta dalla Regione.
  • Comunicare l’avvio del corso: Inserire nella piattaforma la comunicazione di avvio di ogni corso, caricando l’elenco degli allievi e il calendario delle lezioni.
  • Comunicare la fine del corso: Entro 30 giorni dalla conclusione, dare comunicazione della fine del corso sempre tramite piattaforma.
  • Rilasciare gli attestati: Non potrà più stampare attestati in autonomia su propri modelli cartacei/word. Gli attestati dovranno essere generati dalla piattaforma informatica; quelli emessi diversamente non saranno validi.

Attenzione alle Sanzioni:

  • Mancato invio dati alla piattaforma: da 500 € a 3.000 € per corso + sospensione dall’elenco (se applicabile).
  • Rilascio attestati “fai da te” (non generati dalla piattaforma): da 100 € a 600 € per ogni attestato.

 

  1. Se l’impresa si affida a formatori esterni (Consulenti, Enti, Associazioni)

Se l’azienda acquista la formazione da fornitori esterni, non deve operare direttamente sulla piattaforma, ma ha un nuovo onere di controllo per evitare di pagare corsi non validi.

L’impresa dovrà:

  • Verificare l’iscrizione all’Elenco: Prima di affidare l’incarico, deve accertarsi che il soggetto formatore sia regolarmente iscritto nell’Elenco regionale dei soggetti formatori (Sezione II o III). Se il formatore non è iscritto, non è abilitato a erogare corsi in Lombardia e rischia una sanzione fino a 30.000 €.
  • Pretendere attestati conformi: Deve accettare solo attestati generati dalla piattaforma regionale. Un attestato “vecchio stile” rilasciato dopo l’entrata in vigore del sistema non avrà valore legale.

 

  1. Tempistiche: Cosa fare adesso?

Al momento l’impresa non deve fare nulla di immediato, ma deve prepararsi al cambiamento.

  • Entro 6 mesi: La Regione pubblicherà le regole tecniche per la piattaforma e l’elenco.
  • Successivamente:
    • Gli obblighi di iscrizione e utilizzo partono 30 giorni dopo la pubblicazione delle delibere attuative.
    • Le sanzioni per mancato inserimento dati o attestati non conformi partono 6 mesi dopo l’attivazione della piattaforma.

In sintesi: Se l’azienda fa formazione interna, dovrà digitalizzare il processo e usare il portale regionale. Se la compra fuori, dovrà fare una “due diligence” più severa sui fornitori.

 

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