Pubblicata una circolare dell’INL: circolare n° 2668 del 18 marzo 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

1. Categorie Omogenee e Applicazione delle Sanzioni (D.Lgs. n° 81/2008)

  • La circolare chiarisce come applicare le sanzioni relative ai requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’allegato IV del D.Lgs. n° 81/2008 e, s.m.i..

  • Viene definito il concetto di “categoria omogenea”: si tratta di raggruppamenti di precetti che tutelano un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (ad esempio, la stabilità e la solidità di un ambiente di lavoro).

  • La violazione di più precetti all’interno della stessa categoria omogenea costituisce un’unica violazione. Ad esempio, la violazione dei punti 1.1.1 e 1.1.7 dell’allegato IV (ipotizzando che rientrino nella stessa categoria) è considerata una sola violazione.

  • La violazione di precetti appartenenti a categorie omogenee diverse comporta la violazione di più illeciti distinti. Ad esempio, la violazione dei punti 1.1.1 e 1.2.6 (ipotizzando che rientrino in categorie diverse) costituisce la violazione di due illeciti.

  • La circolare fa riferimento anche a sentenze della Cassazione Penale (Sez. 3, 23 dicembre 2015, n° 50440 e Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 7342) a supporto di queste interpretazioni.

2. Macchine Ante Direttiva Macchine 89/392/CEE

  • La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita dal D.P.R. n° 459/1996, ha introdotto l’obbligo della marcatura CE per le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996, attestando il rispetto dei requisiti di sicurezza.

  • La successiva Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. n° 17/2010) ha sostituito la precedente.

  • Per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento è il D.Lgs. n° 81/2008 e, s.m.i.. L’articolo 70, comma 2, di tale decreto stabilisce che queste attrezzature devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che tali attrezzature siano conformi ai requisiti dell’allegato V.

  • La conformità ai requisiti di sicurezza deve essere valutata dal datore di lavoro nell’ambito del processo di valutazione dei rischi (artt. 17, comma 1, lettera a, 29 e 28 del D.Lgs. n° 81/2008 e, s.m.i.).

  • Il datore di lavoro può avvalersi di un tecnico abilitato per la verifica di tale conformità, ma non è un obbligo previsto dalla legge. La mancanza di un’attestazione da parte di un tecnico non implica automaticamente la non conformità dell’attrezzatura.

  • In sede di ispezione, si verificherà la corretta valutazione dei rischi e la conformità ai requisiti generali di sicurezza dell’allegato V.

3. Macchine Ante D.P.R. n° 459/1996: Libretto d’Uso e Manutenzione

  • Le macchine e attrezzature costruite o immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n° 459/1996 (tale DPR è abrogato e sotituito dal D.Lgs 17/2010, ma è rimasto vigente l’articolo 11 commi 1 e 3) non sono soggette all’obbligo del costruttore di redigere il libretto di uso e manutenzione. Tale obbligo è stato introdotto dal D.P.R n° 459/1996 e ribadito dal D.Lgs. n° 17/2010.

  • Non è obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma il datore di lavoro deve predisporre schede tecniche/procedure o istruzioni operative. Queste devono contenere le norme comportamentali, le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, D.Lgs. n° 81/2008 e, s.m.i.).

Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025

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