Gennaio 04 2023 0Comment

Proroga smart working

La legge 29 dicembre 2022, n° 197 (Legge di Bilancio 2023, G.U. n° 303/2022) ha stabilito che fino al prossimo 31 marzo 2023 può essere prorogato il “cosiddetto” Lavoro Agile” nei confronti dei lavoratori definiti “fragili” (ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022).

Il Datore di Lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Pertanto, già dal 1° gennaio 2023 per tutti gli altri lavoratori (compresi i genitori con figli di età fino ai 14 anni) il ricorso al lavoro agile è subordinato alla stipula di un accordo individuale con il datore di lavoro che rispetti tutti i requisiti previsti dalla legge n° 81/2017 (Si veda nota ).

A fronte proroga normativa, il Ministero del Lavoro ha precisato che fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni obbligatorie di lavoro agile relative ai soggetti fragili, la cui durata comunque non ecceda il 31 marzo p.v., dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, nominato “Smart working semplificato“.

Viceversa, per le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/2023 al 31/03/2023 dovrà essere utilizzata la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile“, applicativo valido anche per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria.

Infine, con riferimento al termine di invio della comunicazione di smart working il Ministero ha chiarito che i datori di lavoro devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno).

IMPORTANTE:

I vostri referenti per la questione sono il vostro medico competente e chi si occupa del personale.

Nota con i contenuti della richiesta di Smart Working:

la durata, che può essere a tempo determinato ovvero indeterminato;

  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto della L. n°300/1970 (Statuto dei lavoratori) e s.m.i. e della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Chi sono i lavoratori fragili: Decreto 14 febbraio 2022

Articolo 1

  1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n° 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:
  2. indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.
  1. la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
    • – età >60 anni;
    • – condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n° 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.
  2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

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