Settembre 01 2022 0Comment

Principali scadenze in ambito Ambiente & Sicurezza

Principali scadenze legislative o adempimenti da attuare

DATA

SCADENZA

DESCRIZIONE

03/09/2022 Marcatura CE macchine Entrata in vigore di alcune modifiche introdotte, dalla decisione 377/2021 alla decisione 436/2019, in particolare la soppressione della riga 26 e 47

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/377 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2021 “che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”

25/09/2022 Antincendio Entrata in vigore Dm 01/09/2021 – Decreto controlli:

Si applica a tutti i luoghi di lavoro e stabilisce criteri generali per il controllo e la manutenzione dei presidi antincendio e chi può effettuarli.

Gli interventi di manutenzione e controlli dei presidi antincendio sono a carico del Datore di lavoro e devono essere effettuati da un Tecnico Manutentore Qualificato – TMQ – in possesso di idonei requisiti tecnico professionali e attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco, i controlli devono essere annotati in appositi registri.

Per diventare TMQ è necessario seguire un corso di formazione teorico pratico finalizzato alla acquisizione di competenze, conoscenze ed abilità per effettuare compiti e attività previste dal decreto quali: controlli documentali, visivi, funzionali dei documenti e dei presidi.

Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di effettuare la sorveglianza (che è consigliata mensile dalla UNI 9994-1) dei presidi, ovvero l’insieme dei controlli visiti necessari per verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli, che impianti, attrezzature, e altri sistemi siano nelle normali condizioni di utilizzo e correttamente fruibili.

Questi controlli di sorveglianza dei presidi devono essere effettuati da lavoratori incaricati e adeguatamente istruiti.

IMPORTANTE:

Abrevissimo  tra oggi (20.09.222) e fine settimana (25.09.2022) verrà pubblicata un DM del Ministero degli Interni con alcune modifiche all’allegato II del decreto 1 ° settembre 2022 e disporrà che le disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

04/10/2022 Antincendio Entrata in vigore Dm 02/09/2021 – Decreto gestione Emergenze.

Decreto Gestione Emergenze – Dm 02/09/2022 in vigore dal 04 ottobre 2022

Il testo stabilisce i criteri e i controlli per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio.

Secondo il testo normativo i piani di emergenza devono essere predisposti nei luoghi di lavoro:

– Con almeno 10 lavoratori;

– Aperti al pubblico con presenza di più di 50 persone contemporaneamente;

– Soggetti al controllo dei vigili del fuoco.

Il decreto conferma l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati – addetti al servizio antincendio – dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o di designare sé stesso nel caso intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione incendi.

L’allegato III definisce in merito ai corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio.

Gli addetti, per poter essere designati, devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento ogni cinque anni. CHE DIVENTA OBBLIGATORIO

Quest’ultima è descritta in modo specifico in una sezione dell’allegato al testo del decreto che introduce il sistema di gestione della sicurezza antincendio in esercizio anche per attività non progettate secondo il Codice di Prevenzione Incendi.

Resta inteso che è necessario adeguare il proprio piano di emergenza affinché comprenda anche questo aspetto.

Vengono individuati tre percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

Attività di “livello 3” – ex RISCHIO ELEVATO (in cui rientrano ad esempio gli alberghi con oltre 200 posti letto e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti).

Attività di “livello 2” – ex RISCHIO MEDIO (in cui rientrano le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/11 con esclusione delle attività di “livello 3

Attività di “livello 1” – ex RISCHIO BASSO (in cui rientrano le attività non incluse tra quelle precedenti, ad esempio gli alberghi fino a 25 posti letto, ristorante, ecc…)

14/10/2022 Reach Applicazione del regolamento 477/2022 che apporta modifiche agli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006
29/10/2022 Antincendio Entrata in vigore del DM 03/09/2021 – Decreto mini codice – Abrogazione completa del DM 10/03/1998

Decreto Mini codice – Dm 03/09/2022 in vigore dal 29 ottobre 2022

Con il decreto si amplia la platea delle attività che necessitano di valutazione del rischio, esso ha lo scopo di integrare la normativa antincendio con particolare riferimento alle attività a basso rischio che dovranno predisporre una valutazione del rischio incendio.

Il mini Codice si applica ai luoghi di lavoro considerati a Basso Rischio di Incendio, ossia luoghi in cui sono contemporaneamente verificate tutte le seguenti condizioni:

·       non soggetti a verifiche e controlli dei VVF per la Prevenzione Incendi tecnica verticale

·       hanno un affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)

·       hanno una superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2 hanno i piani compresi tra -5 m e 24 m di quota

·       non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2

·       non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative

·       non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Secondo il decreto la Valutazione del Rischio dovrà seguire fedelmente i contenuti e le tematiche previste, essa deve comprendere:

·       individuazione dei pericoli d’incendio;

·       descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

·       determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

·       individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

·       valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.

·       Per le attività già dotate di opportuna valutazione specifica si potrà applicare l’articolo quarto del decreto che recita: “l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, s.m.i..”.

La direzione regionale INAIL e i Vigili del fuoco dell’Umbria hanno realizzato alcuni prodotti di comunicazione, per diffondere e far conoscere in modo capillare, completo e smart i nuovi dispositivi di legge introdotti.

23/11/2022 Etichettatura CLP Entrata in vigore XVIII ATP al regolamento CLP – regolamento 692/2022

Il progetto di regolamento modifica la Tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI del Regolamento CLP, introducendo voci nuove e riviste per la classificazione e l’etichettatura armonizzate di 56 sostanze ed eliminando una voce.

31/12/2022 Schede di sicurezza Termine della deroga per le schede non conformi al regolamento 878/2020.

 

Martedì 20/9/2022 – CONAI – DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE

Termine entro il quale:

– i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)

– gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)

– i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l’entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell’anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è superiore a 31.000,00 euro.

*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

 

Venerdì 30/9/2022 – CONAI – procedura rimborso ex post per sfridi autoproduzione imballaggi – invio comunicazione preventiva

Annualmente entro questa data gli autoproduttori di imballaggi che intendono avvalersi della procedura per chiedere il rimborso del contributo ambientale CONAI (CAC) per l’anno successivo, relativo agli sfridi di materia prima o semilavorato acquistato derivante da processi di autoproduzione dell’imballaggio già assoggettato a contributo, devono inviare a CONAI la comunicazione preventiva in cui si richiede il rimborso con una stima delle quantità/tipologie di imballaggi autoprodotti e delle quantità di sfridi.

 

Venerdì 30/9/2022 – CONAI – procedura semplificata import imballaggi pieni su calcolo forfettario fatturato anno precedente

Termine entro il quale inviare la dichiarazione periodica annuale per avvalersi della procedura di dichiarazione semplificata del contributo ambientale CONAI per importatori imballaggi pieni, basata sul fatturato complessivo dell’anno precedente (massimo 2.000.000 €) con il modello 6.2/import.

Il termine di presentazione della dichiarazione parte il 1° settembre dell’anno di competenza e termina il 30 settembre.

 

Giovedì 20/10/2022 – CONAI – dichiarazione trimestrale procedura semplificata cisternette multimateriali e fusti in plastica rigenerati

Termine entro il quale i rigeneratori di cisternette multimateriali e di fusti in plastica rigenerati devono presentare al CONAI la dichiarazione trimestrale con la quale viene definita l’entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.

 

Giovedì  20/10/2022 – CONAI – DICHIARAZIONE PERIODICA TRIMESTRALE

Termine entro il quale:

– i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)

– gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)

– i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), che devono presentare al CONAI la denuncia trimestrale con la quale viene definita l’entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.

La Dichiarazione va presentata con cadenza trimestrale se nell’anno solare precedente il contributo ambientale complessivamente, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è stato di importo superiore a 3.000,00 Euro ed inferiore a 31.000,00 Euro.

*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

 

Giovedì  20/10/2022 – CONAI – DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE

Termine entro il quale:

– i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)

– gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)

– i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l’entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell’anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è superiore a 31.000,00 euro.

*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

 

Domenica 20/11/2022 – CONAI – DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE

Termine entro il quale:

– i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)

– gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)

– i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l’entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell’anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è superiore a 31.000,00 euro.

*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

 

Martedì 20/12/2022 – CONAI – DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE

Termine entro il quale:

– i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)

– gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)

– i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al CONAI la denuncia mensile con la quale viene definita l’entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell’anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è superiore a 31.000,00 euro.

*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

 

Word con le scadenze dell’articolo a cui aggiungere le vostre e personalizzarlo!

 

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