CONAI ha reso disponibile l’edizione 2023 della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI“. Il volume unico contiene gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la relativa modulistica per le aziende consorziate: Guida al Contributo Ambientale 2023.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare la pagina: Contributo ambientale
E’ stato, inoltre, messo a punto un tool per i Consorziati, chiamato “Codice imballaggio – Conai”. Si tratta di un nuovo strumento che, attraverso un questionario (con una serie di domande) aiuta l’utente ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del Contributo Ambientale in vigore al momento della ricerca; nella sezione schedario del sito sono anche disponibili le medesime informazioni – divise per codice di dichiarazione – relative agli anni dal 2018 in poi.
Il link per il nuovo sito “Codice Imballaggio” è il seguente:https://codiceimballaggio-conai.org/
Ecco le principali novità:
- la riduzione del Contributo Ambientale CONAI per quasi tutti i materiali d’imballaggio;
- le riduzioni dei contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate sia per imballaggi pieni importati sia per altre tipologie di imballaggi;
- l’evoluzione della diversificazione contributiva per la plastica con la classificazione degli imballaggi in nove fasce;
- l’aggiornamento del modello di autodenuncia per la regolarizzazione della posizione rispetto a errori commessi nell’applicazione delle norme consortili;
- una procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo Ambientale sui vasi per fiori/piante;
- l’avvio della fase sperimentale di un progetto che mira all’abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano prime cessioni di imballaggi.
Contributo ambientale
Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
A venticinque anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.
La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Si ricorda che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019.
Entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore nel 2023:
Materiali/Fasce contributive |
Dal 1° gennaio 2023 | Dal 1° luglio 2023 | |
ACCIAIO | 5,00 €/t | 5,00 €/t | |
ALLUMINIO | 7,00 €/t | 7,00 €/t | |
CARTA | FASCIA 1 (Base) | 5,00 €/t | 5,00 €/t |
FASCIA 2 (CPL): | 25,00 €/t | 25,00 €/t | |
FASCIA 3 (Compositi tipo C) | 115,00 €/t | 115,00 €/t | |
FASCIA 4 (Compositi tipo D) | 245,00 €/t | 245,00 €/t | |
LEGNO | 8,00 €/t | 8,00 €/t | |
PLASTICA | A1.1 | 20,00 €/t | 20,00 €/t |
A1.2 | 60,00 €/t | 90,00 €/t | |
A2 | 150,00 €/t | 220,00 €/t | |
B1.1 | 20,00 €/t | 20,00 €/t | |
B1.2 | 20,00 €/t | 20,00 €/t | |
B2.1 | 350,00 €/t | 350,00 €/t | |
B2.2 | 410,00 €/t | 477,00 €/t | |
B2.3 | 555,00 €/t | 555,00 €/t | |
C | 560,00 €/t | 560,00 €/t | |
PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE | 170,00 €/t | 170,00 €/t | |
VETRO | 23,00 €/t | 23,00 €/t |
Consulta la tabella con le variazioni del Contributo ambientale dal 1998 ad oggi: Variazioni_CAC_1998_2022
Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.
Dal 1˚ gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale CONAI.
Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata sempre con decorrenza dal 1˚ gennaio 2019. Consulta la circolare CONAI del 29.11.2018: Circolare_Conai_29_11_2018_sostitutiva_circ 25_6_2018_imb_vuoti
Inoltre le norme consortili prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
Aspetti fiscali
Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e come tale:
- rientra nel campo di applicazione IVA;
- va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta dall’art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Per approfondire clicca qui: Aspetti_fiscali_2022
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al Contributo Ambientale 2023 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.