Gentili Clienti,
Vi informiamo che con la pubblicazione della Legge 29 dicembre 2025 n° 198 (che converte il D.L. 159/2025), sono state introdotte importanti novità per la tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, in vigore dal 31 dicembre 2025.
La novità principale riguarda l’introduzione obbligatoria di un Badge di cantiere (tessera di riconoscimento) dotato di codice univoco anticontraffazione.
Di seguito analizziamo chi è coinvolto e cosa devono fare le imprese per adeguarsi.
Chi è coinvolto
L’obbligo riguarda le imprese che operano in:
- Cantieri edili in regime di appalto e subappalto (sia pubblici che privati).
- Ulteriori ambiti di attività a “rischio più elevato”, che saranno specificati prossimamente tramite decreto ministeriale.
Il Nuovo Badge: Caratteristiche
La tessera di riconoscimento, già prevista dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, viene potenziata. Articolo 26 del cosiddetto Testo Unico per la Sicurezza e Legge 13 agosto 2010 n° 136 (Articolo 5: specifica ulteriori elementi che la tessera deve contenere: data di assunzione e autorizzazione al subappalto)
Le nuove caratteristiche includono:
- Codice univoco anticontraffazione: ogni badge dovrà esserne dotato.
- Formato Digitale: La tessera potrà essere resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con la piattaforma nazionale SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).
- Contenuti obbligatori: Fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e (in caso di subappalto) la relativa autorizzazione.
COSA DEVONO FARE LE IMPRESE
Al fine di garantire la conformità normativa, le imprese devono prepararsi ai seguenti passaggi:
- Verifica dei badge attuali: Assicurarsi che tutto il personale (compresi i subappaltatori) sia già munito della tessera di riconoscimento base con fotografia e generalità, come già richiesto dagli artt. 18 e 26 del D.Lgs 81/08 e, s.m.i..
- Monitoraggio del decreto attuativo: Le modalità tecniche specifiche, le misure di controllo e l’elenco delle attività a rischio saranno definiti da un Decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro marzo 2026).
- Integrazione con SIISL: Per i lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL, il badge digitale sarà prodotto in automatico e precompilato; il datore di lavoro dovrà inserire solo le eventuali integrazioni mancanti.
- Adeguamento tecnologico: Prepararsi all’adozione di sistemi che permettano la lettura del codice univoco e il monitoraggio dei flussi di manodopera, che potranno prevedere l’impiego di nuove tecnologie di controllo.
Si ipotizzano degli strumenti:
- Smartphone e Tablet Rugged (per Cantiere)
Poiché il badge sarà reso disponibile anche in modalità digitale, i dispositivi mobili saranno centrali.
- Tornelli e Varchi di Accesso Intelligenti
La norma cita esplicitamente il “monitoraggio dei flussi della manodopera”.
- Lettori Ottici o Scanner QR/NFC
Dato che il badge deve avere un codice univoco, è verosimile che la tecnologia
- Software e App Interoperabili con SIISL
Sebbene non siano “hardware”, il documento specifica che la verifica avverrà tramite “strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL”.
Restiamo a disposizione per supportarvi nell’adeguamento non appena verranno pubblicati i decreti tecnici attuativi.
Cordiali saluti,
Barbara Calvi