Maggio 22 2025 0Comment

NOTA di CONFINDUSTRIA in merito all’accordo Stato Regioni

NOTE DI CONFINDUSTRIA IN MERITO ALL’ACCORDO STATO REGIONE SULLA FORMAZIONE

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione del DL 146/2021 che ne aveva previsto l’adozione entro il 30 giugno 2022.

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

L’Accordo mira ad accorpare, rivisitare e modificare gli accordi esistenti, individuando durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria, nonché le modalità di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia formativa.

Confindustria, in una nota di aggiornamento del maggio 2025, analizza le principali novità del provvedimento, sottolineando come, pur non stravolgendo l’impianto dei precedenti accordi, introduca significative innovazioni di contenuto e di logica.

Principali Novità Evidenziate da Confindustria:

  • Formazione del Datore di Lavoro: Introduzione di un obbligo formativo specifico per il datore di lavoro, focalizzato su competenze organizzative, gestionali e giuridiche, con una durata di 16 ore (22 per i cantieri). I datori di lavoro avranno 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per completare questa formazione.
  • Formazione del Preposto: Integrazione dei contenuti formativi alla luce delle modifiche normative del 2021, che hanno rafforzato il ruolo del preposto nell’intervenire su comportamenti non sicuri. L’aggiornamento diventa biennale.
  • Formazione per Addetti ad Attrezzature (Art. 73 D.Lgs. 81/2008): Inserimento di nuove attrezzature quali macchine agricole raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione dei materiali e carriponte.
  • Formazione per Ambienti Confinati: Regolamentazione degli obblighi formativi (corso di 12 ore) per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il termine per concludere questo corso innovativo è di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Impatti Culturali e Metodologici:

L’Accordo pone una forte enfasi sull’organizzazione della sicurezza e sulla responsabilità del datore di lavoro. Si promuove una formazione orientata al “gesto lavorativo sicuro” e al comportamento corretto, superando l’approccio nozionistico. Vengono valorizzate metodologie didattiche attive come i “break formativi” (brevi sessioni di 15-30 minuti nei reparti), lavori di gruppo, simulazioni e l’uso di realtà virtuale/aumentata. La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, eccetto per i moduli pratici.

Soggetti Formatori e Requisiti dei Docenti:

L’Accordo identifica i soggetti formatori (istituzionali, accreditati, fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni datoriali/sindacali comparativamente più rappresentative, e gli stessi datori di lavoro per i propri dipendenti). Confindustria e le sue associazioni territoriali rientrano tra questi. I requisiti dei docenti rimangono ancorati al DM 6 marzo 2013.

Verifica dell’Apprendimento e dell’Efficacia:

Vengono disciplinate le modalità di verifica finale (tramite colloqui, test, simulazioni o prove pratiche a seconda del corso) e, significativamente, la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quest’ultima è cruciale per misurare il cambiamento nei comportamenti e può essere effettuata anche tramite check-list, diventando uno strumento di controllo per i soggetti della prevenzione aziendale, incluso il preposto.

Riconoscimento Crediti Formativi e Disciplina Transitoria:

L’Accordo prevede il riconoscimento dei crediti formativi pregressi per evitare inutili ripetizioni di corsi. In via transitoria, per un anno dall’entrata in vigore, potranno essere frequentati i corsi secondo gli accordi previgenti. Sono stabiliti termini specifici per l’adeguamento ai nuovi obblighi (es. 2 anni per la formazione datori di lavoro, 1 anno per l’aggiornamento dei preposti se il precedente è datato, 1 anno per la formazione su nuove attrezzature e ambienti confinati).

Criticità Sollevate da Confindustria:

  • Clausola di Salvaguardia: Suscita perplessità la clausola che permette a Regioni e Province Autonome di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli, potendo generare disomogeneità e criticità applicative. Confindustria ha annunciato che chiederà chiarimenti formali al Ministero del Lavoro.
  • Clausola di Invarianza Finanziaria: Esprime riserve sulla clausola che garantisce l’invarianza di spesa solo per le Pubbliche Amministrazioni, nonostante i possibili maggiori oneri derivanti dalle nuove regole.
  • Repertorio Soggetti Formatori: Si evidenziano criticità nel Repertorio degli organismi paritetici (art. 51 D.Lgs. 81/2008) e si attende un futuro accordo Stato-Regioni per definire meglio i requisiti dei soggetti formatori e un nuovo elenco nazionale.

L’Accordo abroga tutti i precedenti provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni in materia, fatta salva la disciplina transitoria. Viene allegata anche una tabella di corrispondenza ATECO 2007 per le macrocategorie di rischio, che Confindustria segnala dovrà essere aggiornata alla nuova classificazione ATECO 2025.

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