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Febbraio 03 2023 0Comment

MUD 2023: la data di scadenza è al 30 aprile 2023

Mud 2023: scadenza al 30.04.2023

La dichiarazione MUD 2023 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023, relativamente ai rifiuti gestiti nell’anno 2022.

Il Modello resta articolato in sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Completano il Modello i seguenti allegati:

  • Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud)
  • Allegato 2 – Comunicazione Rifiuti Semplificata
  • Allegato 3 – Facsimile di scheda Comunicazione via telematica
  • Allegato 4 – Indicazioni per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (mud) via telematica

Rimangono, inoltre, immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Noi dello studio Calvi Barbara siamo a disposizione per aiutarvi con la compilazione della dichiarazione MUD 2023.


Vi ricordiamo chi NON deve presentare la dichiarazione MUD

Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:

  • i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
  • le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
    • lavorazioni industriali;
    • lavorazioni artigianali;
    • fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
    • fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
    • fosse settiche e retti fognarie;
  • le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
  • le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice Civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro;
  • i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa. Questi soggetti, ai sensi dell’art. 190, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, assolvono all’obbligo della presentazione del MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente;
  • i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Ricordiamo chi è tenuto alla presentazione del MUD:

  1. I produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
  2. imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
    • da lavorazioni industriali,
    • da lavorazioni artigianali,
    • dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  3. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  4. commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  5. chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
  6. imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000 (in realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona)

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