Maggio 30 2026 0Comment

Mozziconi di prodotti da fumo: aggiornata la classificazione EER e i requisiti Albo

Con la Deliberazione n° 2 del 20 maggio 2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recepito le modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 relative alla modalità di classificazione dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.

La nuova delibera conferma che per tali rifiuti resta necessaria l’iscrizione nella Categoria 1 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti urbani). Tuttavia, l’iscrizione continua a beneficiare del criterio delle quantità annue complessivamente gestite (identificate nella sottocategoria di cui alla Tabella D4, Allegato D della Delibera n° 5/2016) in luogo del criterio della popolazione effettivamente servita, al fine di incentivare e promuovere il recupero di questa specifica matrice.

Il nuovo codice EER

A seguito dell’aggiornamento normativo, ai mozziconi di prodotti da fumo deve essere attribuito il seguente codice:

  • EER 20 01 99 – Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)

Questo codice va a sostituire a tutti gli effetti il precedente:

  • EER 20 03 99 – Mozziconi di prodotti da fumo

Impatto operativo e decorrenza

  • Abrogazioni: La Delibera n° 2/2026 abroga e sostituisce integralmente la precedente Delibera del Comitato Nazionale n° 5 del 24 luglio 2019.
  • Entrata in vigore: Le nuove disposizioni sono efficaci a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nota per gli operatori: L’aggiornamento comporta l’obbligo immediato, per le imprese del settore e per i produttori/detentori, di adeguare la classificazione, la gestione documentale (registri di carico e scarico, futuri passaggi RENTRI/XFIR) e le posizioni autorizzative all’Albo secondo il nuovo codice EER 20 01 99.

 

148-Del2_20.05.2026

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