Dicembre 28 2025 0Comment
Rentri

MODIFICA DEL RENTRI CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO. LA NORMA ANDRÀ IN GAZZETTA A BREVE

Il 23 dicembre 2025, il Senato ha approvato definitivamente la modifica del perimetro del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti Rentri, con voto favorevole alla fiducia posta dal governo sulla Legge di Bilancio 2026.  Questa modifica esclude dall’obbligo di iscrizione al Rentri i consorzi individuali e collettivi, i piccoli imprenditori agricoli, le attività professionali come estetisti e tatuatori, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali con non più di dieci dipendenti.  La modifica è definitiva, in quanto sarà posta la fiducia anche alla Camera per l’approvazione della Legge di Bilancio 2026.
 
Punti chiave: Modifiche al RENTRI – per i produttori non cambia – Approvazione definitiva
    • Il 23 dicembre 2025 il Senato ha approvato la Legge di Bilancio 2026 con voto di fiducia del Governo.
    • Modifica del perimetro del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
  1. Principale novità
    • Esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
      • Consorzi e sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (art. 237, c.1);
      • Piccoli imprenditori agricoli con fatturato annuo ≤ 8.000 €;
      • Attività professionali come estetisti, tatuatori, manicure/pedicure;
      • Imprese che raccolgono e trasportano solo i propri rifiuti non pericolosi;
      • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con massimo 10 dipendenti.
    • Sostituzione del comma 3-bis all’art. 188-bis D.Lgs 152/2006
      • Iscrizione obbligatoria al RENTRI solo per:
        • Enti e imprese che trattano rifiuti;
        • Produttori di rifiuti pericolosi;
        • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
        • Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
        • Soggetti di cui all’art. 189, c.3 per i rifiuti non pericolosi.
      • Riorganizzazione esoneri (art. 190, commi 5 e 6)
        • Confermata la possibilità di adempiere tramite conservazione dei formulari o dei documenti di conferimento per alcune categorie (agricoltori, estetisti, tatuatori con rifiuti pericolosi).
      • Obiettivo
        • Semplificare gli obblighi per microimprese e professionisti, riducendo la platea dei soggetti obbligati.
Novità principali:
  • Esclusione dei consorzi e piccole attività dal RENTRI.
  • Estensione dell’esonero ai produttori di rifiuti non pericolosi con massimo 10 dipendenti.
  • Allineamento degli obblighi con gli articoli 189 e 190 del D.Lgs 152/2006.
 
La modifica specifica è apportata all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Il comma 3-bis viene sostituito con il seguente testo:
 
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, nonché i commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
 
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
 
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.»
 
L’articolo 190 del decreto legislativo 152/2006 riguarda il Registro cronologico di carico e scarico.
 
1. Chiunque svolga professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi (come specificato nell’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)) sono tenuti a tenere un registro cronologico di carico e scarico. Questo registro deve indicare, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine dei rifiuti, e la quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, come la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero. Inoltre, laddove previsto, deve includere gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
 
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano come commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti, e, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale (come specificato nel comma 3 del presente articolo). (Il comma in vigore sarà sostituito da un nuovo comma / ndr)
 
5. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (come previsto dall’articolo 212, comma 8) e le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti (per i soli rifiuti non pericolosi) sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1.
 
6. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti pericolosi, così come i soggetti che esercitano attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1) possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità, valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189:
 
a) Conservare progressivamente per tre anni il formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o i documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193.
 
b) Conservare per tre anni il documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.
 
 
Nota:
 
I codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 si riferiscono rispettivamente ai servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, ai servizi degli istituti di bellezza, ai servizi di manicure e pedicure e alle attività di tatuaggio e piercing.
 
 
Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)
 
1. Per migliorare la qualità ambientale e favorire la transizione verso un’economia circolare, i sistemi di gestione adottati danno priorità a misure che prevengano la produzione di rifiuti, tenendo conto dell’obsolescenza programmata. Inoltre, incentivano il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, riducendo così lo smaltimento finale dei rifiuti, in linea con i principi dell’articolo 178 e i criteri dell’articolo 179 del presente decreto legislativo. I Consorzi, o i sistemi di gestione individuali o collettivi (come previsto dai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo), già istituiti, riconosciuti o in corso di riconoscimento, operano su tutto il territorio nazionale senza distorcere la concorrenza. Gestiscono i rifiuti provenienti dai prodotti immessi sul mercato nazionale e da quelli importati in modo non discriminatorio, evitando ostacoli al commercio. Adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e gestione alle aree più redditizie.

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