Ottobre 05 2024 0Comment

Interpello in materia di restituzione delle acque provenienti dagli impianti di potabilizzazione art.114, comma 1, del Dlgs 152/06 e, s.m.i..

Con riferimento al quesito proposto di qui riportiamo oggetto: e, la nozione di «rilasci di acque previsti dall’articolo 114» contenuta all’art. 74, comma 1 lett. ff) D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e, s.m.i.  sia suscettibile di includere le acque derivanti dal trattamento di potabilizzazione in cui gli elementi naturali (ad esempio arsenico) sono presenti in concentrazione più elevata rispetto all’acqua in ingresso prima del trattamento, nonché i reflui derivanti dal contro lavaggio dei filtri degli impianti di trattamento ovvero se tale nozione ricomprenda esclusivamente le acque depurate idonee al consumo umano.

si rappresenta preliminarmente che questo Ministero si è espresso in tema di autorizzazione agli scarichi derivanti da potabilizzazione con nota prot. n. 55352 del 6.4.2023. Pertanto, si ribadisce quanto ivi evidenziato, ribadendo che l’art. 114, comma 1, del D.L.gs 152/06 e, s.m.i. attribuisce alle Regioni la competenza ad adottare una apposita disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate in impianti di potabilizzazione, previo parere di questo Ministero. Invero, ai sensi del predetto art. 114, comma 1, D.L.gs 152/06 e, s.m.i.: “e regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto”.

Tanto premesso, posto quindi che questo Ministero si esprimerà in detta sede, appare ragionevole condividere quanto riportato da codesta Direzione Regionale nella richiesta di interpello in relazione alla nota n. 214567 del 15.2.2024, ossia che “le acque trattate da un sistema di potabilizzazione (per esempio a osmosi inversa) producono un “depurato” e un “concentrato”; il “depurato” va in rete ma, considerato che le richieste della rete sono diverse nelle diverse ore della giornata, l’eccedenza va in corpo idrico come “rilascio” o “restituzione” e pertanto non soggetta ad autorizzazione, come riportato nella nota n. 612004 del 06/06/2023.

Il “concentrato” invece è a tutti gli effetti uno scarico che deve essere autorizzato e deve rispettare i limiti previsti nelle tabelle dell’allegato V del D.L.gs 152/06 e, s.m.i. per non alterare/peggiorare lo stato del corpo recettore”.

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