L’istituto dell’Interpello ambientale, introdotto nel 2021, consente a enti e associazioni di richiedere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) chiarimenti sull’applicazione della normativa ambientale. Le risposte del Ministero, vincolanti per le parti coinvolte, forniscono un’interpretazione ufficiale delle norme e contribuiscono a una maggiore chiarezza e uniformità nell’applicazione della legislazione ambientale.
Recenti Interpelli Pubblicati dal MASE
Il MASE ha recentemente pubblicato diversi interpelli che affrontano questioni cruciali in materia ambientale. Ecco una sintesi dei principali temi trattati:
- Interpello n° 110609/2024 – Autorizzazioni: Il Ministero ha chiarito che agli impianti di produzione di energia rinnovabile, sottoposti anche a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale, si applica la procedura di autorizzazione unica rivista nel 2023, e non più il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
- Interpello n° 110134/2024 – Classificazione dei rifiuti: Il Ministero ha stabilito che i materiali vegetali galleggianti raccolti insieme ad altri rifiuti di origine antropica sono classificati come rifiuti urbani, a meno che non siano utilizzati metodi specifici per separarli a monte.
- Interpello n° 104942/2024 – Fanghi dell’industria cartaria: Il Ministero ha chiarito che i fanghi derivanti dal trattamento delle “acque bianche” nell’industria cartaria possono essere considerati materia prima direttamente riutilizzabile, e questo status può essere esteso ad altri flussi marginali.
- Interpello n° 83831/2024 – Rinnovabili: Il Ministero ha fornito chiarimenti sulle esenzioni dalle valutazioni ambientali per gli impianti di energia rinnovabile, in particolare riguardo alle superfici di strutture edificate e all’interpretazione dell’articolo 6 del Regolamento 2022/2577.
- Interpello n° 78117/2024 – Applicabilità del DM 52/2015: Il Ministero ha precisato che la riduzione delle soglie dimensionali per l’assoggettamento a screening ambientale regionale, prevista dal DM 52/2015, non si applica agli impianti fotovoltaici soggetti a VIA statale.