Premessa
Desideriamo portare alla Vostra attenzione le recenti e significative novità introdotte in materia di formazione obbligatoria per la salute e sicurezza sul lavoro.
La Regione Lombardia, con la Deliberazione N° XII/4515 del 09/06/2025, ha recepito il nuovo Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n° 59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 119 del 24 maggio 2025).
Contestualmente, ha approvato gli “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia” , un documento che diventa l’Allegato B della suddetta Deliberazione.
Questo nuovo Accordo, ai sensi dell’Articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, ha come finalità principale l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi precedenti in materia di formazione, mirando a garantire l’individuazione di durate, contenuti minimi e modalità uniformi per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori, inclusa la verifica finale di apprendimento e un più strutturato sistema di monitoraggio e controllo.
Ambito di Applicazione e Figure Coinvolte
Le nuove disposizioni si applicano a un’ampia casistica di corsi di formazione o aggiornamento:
- Corsi per Datore di Lavoro (DL).
- Corsi per Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP).
- Corsi per i Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori (CSP/CSE) (allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.).
- Corsi per Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR N° 177/2011).
- Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’Art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e, s.m.i., tra cui PLE, gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi, gru mobili, trattori agricoli/forestali, macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), pompe per calcestruzzo, macchina agricola raccoglifrutta, caricatori per movimentazione materiali, carriponte.
- Corsi di aggiornamento previsti dalla parte III.
Regime transitorio
Come indicato nella parte VII dell’Accordo, non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli Accordi Stato-Regioni (ACSR) abrogati dal punto 3 della parte VII nonché dell’allegato XIV del D.Lgs. n° 81/08 e, successive modifche ed integrazioni vigente prima dell’entrata in vigore dell’Accordo inoggetto.
Ai corsi di formazione o aggiornamento erogati ai sensi degli ASR abrogati dell’Accordo 59/2025 si applicano le disposizioni di cui alle previgenti circolari Regionali che mantengono la loro validità sino al termine del periodo transitorio previsto dalla parte VII dell’Accordo in argomento.
Tale procedura sarà OBBLIGATORIA dal 24 maggio 2026, e prima per chi deciderà di attuare già l’Accordo Stato Regioni n° 50/2025!
Soggetti Formatori Riconosciuti
L’Accordo individua chiaramente i soggetti abilitati ad erogare la formazione:
- Soggetti “Istituzionali”: tra cui Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione come le Aziende Sanitarie Locali e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale), Università, Istituzioni scolastiche (nei confronti del personale scolastico e degli studenti), INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc…. Per la Regione Lombardia, sono comprese l’Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza (AREU) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e, limitatamente al proprio personale, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), oltre a POLIS-Lombardia.
- Soggetti “Accreditati”: enti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma. Per erogare i corsi previsti dal nuovo Accordo, devono aver maturato un’esperienza documentata di almeno tre anni in formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo accreditamento regionale.
- Altri Soggetti: Fondi interprofessionali di settore (nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione), Organismi Paritetici (Art. 51 D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Modalità di Erogazione dei Corsi: Dettagli e Limitazioni Cruciali
L’Accordo distingue quattro modalità di erogazione:
- Presenza fisica: tradizionale formazione in aula , con possibilità di ricorrere a “break formativi” (sessioni brevi in reparto) finalizzati all’aggiornamento continuo sui rischi.
- Videoconferenza Sincrona (VCS): definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”. Viene equiparata alla presenza fisica, ma con requisiti stringenti.
- E-learning: modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica.
- Modalità Mista (Blended): erogazione di percorsi che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.
Importanti Limitazioni sulle Modalità a Distanza (VCS e E-learning):
Corso di formazione / Modulo |
Presenza fisica |
Videoconferenza Sincrona (VCS) |
E-learning |
Lavoratori (Formazione generale) |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Lavoratori (Formazione specifica) |
Consentita |
Consentita |
Solo per rischio basso |
Preposti |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
Dirigenti |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro/RSPP |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
RSPP/ASPP |
Consentita |
Consentita |
Solo per il Modulo A |
Coordinatore per la sicurezza |
Consentita |
Consentita |
Solo per il modulo giuridico |
Lavoratori, datori di lavoro e autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (Art. 73, c. 5 D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.) | Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Per i Corsi di Aggiornamento:
Corso di aggiornamento |
Presenza fisica | Videoconferenza Sincrona (VCS) |
E-learning |
Lavoratori (Formazione specifica) |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Preposti |
Consentita |
Consentita |
Non consentita |
Dirigenti |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Datore di lavoro/RSPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
RSPP/ASPP |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Coordinatore per la sicurezza |
Consentita |
Consentita |
Consentita |
Lavoratori, datori di lavoro e autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (Art. 73, c. 5 D.Lgs. 81/08 e, s.m.i.) |
Consentita |
Non consentita |
Non consentita |
Requisiti Tecnici e Operativi per VCS e E-learning:
- Piattaforme: Devono garantire accesso protetto solo agli iscritti autorizzati, monitoraggio e registrazione delle presenze (con tracciatura di ora iniziale e finale del collegamento ed eventuali abbandoni). La tracciatura avrà la stessa validità del registro delle presenze cartaceo.
- Interattività: La piattaforma deve permettere un adeguato livello di interattività sincrona tra docente e discenti, la visualizzazione dei discenti tramite finestre per facilitare l’interazione e verificare la presenza effettiva, la proiezione agevole delle presentazioni e l’utilizzo di una chat. È richiesta la possibilità di creare “aule di fuga” (breakout rooms) per lavori di gruppo.
- Smartphone: Non è consentito l’utilizzo degli smartphone per la formazione in VCS per le condizioni ergonomiche non idonee e perché non garantisce sufficiente continuità e stabilità di collegamento.
- Personale dedicato: È necessario che il soggetto formatore si avvalga di profili professionali con competenze specifiche per la gestione didattica e tecnica della formazione a distanza, inclusi il responsabile dei progetti formativi con conoscenze della piattaforma, docenti con buona conoscenza dell’ambiente virtuale, tutor d’aula virtuale per il supporto e la gestione delle dinamiche relazionali, e un esperto nella gestione tecnica della piattaforma multimediale.
- Verifiche a distanza: Le verifiche intermedie e finali devono essere svolte sempre in modalità sincrona e non differita, con possibilità di visualizzazione delle finestre dei discenti. Se si ricorre al colloquio, può essere registrato o il docente deve riportare le domande sul verbale
Processi e Documentazione Obbligatoria per i Soggetti Formatori (Rif. Allegato B, Punto 3 e 4)
I soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia devono seguire precise procedure:
- Comunicazione di Inizio Corso (Allegato B, Punto 3):
- Tempistica: Deve essere trasmessa al Servizio PSAL della ATS competente per territorio almeno 10 giorni naturali consecutivi prima dell’avvio del corso.
- Modalità: Esclusivamente in formato elettronico (PEC), utilizzando il modello di cui all’Allegato 1.
- Contenuti: Deve includere gli estremi del decreto di accreditamento, autocertificazione di esperienza triennale in formazione e sull’utilizzo di docenti qualificati, il calendario dettagliato del corso (sedi, articolazione giornaliera, programma, date verifiche finali), dati identificativi e CV del responsabile del progetto formativo e dei docenti, numero di partecipanti previsto, autodichiarazione sull’istituzione del fascicolo e del registro presenze, e sul rispetto del limite di assenze (max 10% del monte ore).
- Criticità Tempistica – Attenzione!
- La norma consente ai corsi di formazione o aggiornamento di essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione di cui sopra.
- Tuttavia, l’ATS competente per territorio può richiedere entro il termine di 30 giorni dall’invio della comunicazione di avvio corso ulteriori informazioni.
- In tal caso, i corsi possono essere erogati trascorsi 10 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste ovvero su autorizzazione dell’ATS qualora non siano ancora trascorsi i 10 giorni. Questo, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
- Questo significa che, se avviate un corso dopo 10 giorni e l’ATS richiede integrazioni al 20° o 25° giorno, a corso già iniziato o addirittura concluso, la regolarità del corso potrebbe essere compromessa.????????
- Il nostro Studio, in considerazione di questa potenziale criticità operativa, consiglia vivamente di valutare l’opportunità di attendere i 30 giorni dall’invio della comunicazione iniziale prima di avviare il corso, per minimizzare il rischio di irregolarità legate a richieste di integrazione tardive da parte dell’ATS. ALMENO SINO A QUANDO NON CI SARANNO PRECISAZIONI
- Comunicazione di Fine Corso (Allegato B, Punto 4):
- Tempistica: Entro 30 giorni naturali consecutivi dall’effettuazione delle prove di accertamento finali.
- Modalità: Esclusivamente in formato elettronico (PEC), utilizzando il modello di cui all’Allegato 4.
- Contenuti: Deve allegare la metodologia delle valutazioni, l’esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti e i dati anagrafici completi dei soggetti idonei.
- Verifiche Finali: Devono essere effettuate secondo le disposizioni dell’Accordo o normativa nazionale, da una Commissione di docenti interni che cura la compilazione del calendario delle verifiche finali (Allegato 2) e un verbale (Allegato 3). I Servizi PSAL delle ATS hanno la facoltà di assistere alle verifiche finali e di porre quesiti ai discenti.
- Rilascio Attestati (Allegato B, Punto 5):
- Gli attestati sono emessi direttamente dai soggetti formatori e devono contenere le informazioni minime previste dall’Accordo o dalla normativa nazionale.
- I soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia devono utilizzare esclusivamente i format grafici specifici riportati nell’Allegato 5.
- Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale. Le ATS non emettono alcuna attestazione.
- Fascicolo del Corso (Parte I, Punto 7 dell’Accordo):
- Per ogni corso, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso” per almeno 10 anni.
- Deve contenere dati anagrafici e firme dei partecipanti e dei docenti, registro presenze, progetto formativo e programma del corso e verbale di verifica finale1.
Ruolo delle ATS e Controlli
Le ATS di Regione Lombardia, pur non erogando corsi, svolgono un ruolo cruciale di governo, sorveglianza, supporto e assistenza nell’applicazione degli Accordi per la formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Effettuano:
- Verifiche ex-ante: sulla correttezza formale della comunicazione di avvio corso.
- Sorveglianza della qualità sostanziale: anche attraverso ispezioni in loco durante la formazione o le verifiche finali, compatibilmente con la pianificazione delle attività di vigilanza e controllo.
- Verifiche ex-post: in occasione dei controlli nelle aziende.
- Monitoraggio: Trasmettono annualmente (entro il 30 gennaio di ciascun anno) un tracciato elettronico (Allegato 6) alle competenti U.O. delle Direzioni Generali Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro, riferito ai corsi comunicati nell’anno precedente. I dati aggregati vengono anche pubblicati sui siti internet di ciascuna ATS.
Riconoscimento dei Crediti Formativi e Disposizioni Transitorie
- L’Accordo prevede il riconoscimento di crediti formativi per la formazione pregressa, come dettagliato nell’Allegato III dei documenti forniti.
- Periodo Transitorio: In fase di prima applicazione, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (quindi, fino a Maggio 2026 circa), possono ancora essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni abrogati.
- Aggiornamento Obbligatorio per Preposti: L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- Aggiornamento RSPP/ASPP e Coordinatori: Per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono dimostrare di aver partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico. L’assenza di regolare frequenza all’aggiornamento (nei limiti di 10 anni) non fa venir meno il credito formativo maturato, ma il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Conclusioni e Prossimi Passi
Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la qualità e l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un’attenzione particolare alla tracciabilità, alla verifica degli apprendimenti e alla coerenza metodologica. È fondamentale che le Aziende si adeguino tempestivamente a queste novità per garantire la piena conformità normativa.
Il nostro Studio rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento, per supportarvi nella verifica della conformità dei vostri percorsi formativi alle nuove normative e per assistervi negli adempimenti burocratici previsti. Vi invitiamo a contattarci per una valutazione personalizzata delle Vostre esigenze e per garantire la piena regolarità della formazione obbligatoria nella Vostra azienda.
Cordiali saluti,
Barbara